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Separazione giudiziale con addebito (divorzio): sentenze di Cassazione

Separazione giudiziale

Separazione giudiziale con addebito: sentenze di Cassazione sulla separazione con addebito (ovvero separazione per colpa o divorzio giudiziale) a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”. 

Separazione giudiziale

 

Separazione con addebito

ovvero 

separazione per colpa

o

separazione giudiziale

Cass. civ., Sez. 1°, sentenza n. 34 del 7/01/2008 (separazione giudiziale)

Svolgimento del processo
Il XX/XXX/1999 F.G. chiese al tribunale di *** che fosse dichiarata la separazione personale dalla moglie S. R.G., senza addebito.

Quest’ultima si oppose e chiese che fosse tentata la conciliazione, negando che vi fosse la dedotta incompatibilità di carattere; in via subordinata propose domanda riconvenzionale, perché la separazione fosse addebitata al marito, le fosse assegnata la casa coniugale e restituiti gli oggetti asportati, con la attribuzione di un assegno di L. 5 milioni.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il presidente del tribunale respinse la richiesta di assegno.

Nel corso del giudizio fu eccepita la nullità dell’ordinanza che aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente.

Con sentenza XX/XXX/2005 il tribunale pronunciò la separazione personale, respinse le domande della S. e compensò le spese processuali.

La sentenza impugnata da quest’ultima e con appello incidentale, quanto alle spese giudiziali, dal F., è stata interamente confermata con decisione XX/XX/2006 dalla corte di appello di Catania, che ha compensato le spese del giudizio.

Ha ritenuto la corte di merito infondata la eccezione di nullità del giudizio di primo grado, per l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione, dal momento che l’impedimento dedotto dalla ricorrente a comparire nell’udienza presidenziale del XX/XXX/2000 non realizzava ostacoli effettivi ed assoluti alla sua presenza, che giustificassero ulteriori rinvii, oltre quello già ottenuto nella prima udienza di comparizione del XX/XXX/1999.

Ha comunque rilevato che il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di separazione, giacché la mancata comparizione di una delle parti non comporta l’obbligo di fissare una nuova udienza, che può essere omessa ove non se ne  ravvisi la necessità ovvero la opportunità, come nella specie, in cui la parte non comparsa aveva manifestato la volontà di non opporsi alla richiesta di separazione.

Quanto all’addebito della separazione al F., ha escluso l’esistenza della prova, in quanto le circostanze dedotte avevano in parte una collocazione temporale generica ed indeterminata e comunque erano state smentite dalla prova documentale e, per ciò che attiene all’assegno di mantenimento, ha osservato che il patrimonio dell’appellante principale era perfettamente in grado di assicurarle un tenore di vita quantomeno analogo a quello di cui godeva durante la convivenza coniugale.

L’appello incidentale ha infine giudicato infondato.

Propone ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria S.R.G.; resiste con contro-ricorso F. G., che propone anche ricorso incidentale con un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo vengono denunziate violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Cost. e art. 708 c.p.c., in ordine alla domanda di nullità del procedimento e della sentenza di separazione, nonché vizio di motivazione, con riguardo al mancato tentativo di conciliazione.

Assume la ricorrente che quel tentativo è sempre obbligatorio e solo la ingiustificata comparizione del coniuge convenuto giustifica l’ulteriore corso del giudizio; e lamenta che non sia logica la prospettazione delle ragioni, per le quali era stata disattesa la documentazione che aveva giustificato la richiesta di differimento.

Contesta l’affermazione della sentenza impugnata che il tentativo di conciliazione non sia indispensabile, esso invece corrispondendo ad una ineludibile esigenza di difesa.

Con il secondo mezzo si denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., comma 2 e insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’addebito della separazione al marito, a fronte della sua confessione.

Con il terzo motivo è denunziata la violazione, nonché la falsa applicazione degli articoli 188, 244 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione sulla mancata ammissione delle prove articolate, perché ritenute irrilevanti, benchè aderissero a precise circostanze relative alla relazione extraconiugale del F..

Con il ricorso incidentale F.G. lamenta la ingiustificata compensazione delle spese processuali.

Dei ricorsi riuniti va dichiarata la infondatezza.

Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile nella prima delle sue prospettazioni, in quanto propone un sindacato di merito delle valutazioni compiute dalla sentenza impugnata, in ordine all’impedimento della odierna ricorrente, ritenuto ingiustificato, alla comparizione nella udienza presidenziale fissata per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

La corte territoriale ha preso in esame la certificazione medica prodotta in quella udienza – la seconda rispetto alla introduzione del giudizio, essendo stata la prima rinviata per l’impedimento analogo a quello certificato successivamente – ed ha rilevato che gli esami diagnostici ai quali la interessata avrebbe dovuto sottoporsi in Roma cadevano nei giorni successivi – il ricovero nel Policlinico Gemelli in realtà avvenne due giorni dopo – e non in quello stesso per il quale la comparizione era stata disposta; e, considerato che per tale data non risultavano segnalate sintomatologie patologiche diverse da quella di cui soffriva e che pochi giorni prima le aveva consentito un viaggio da ***, sua città di residenza, a ***, ha concluso che l’impedimento dedotto non risultava idoneo ad impedire alla S. di comparire nella udienza fissata per il XX/XX/2000, raggiungendo *** per via aerea.

La motivazione offerta, adeguata sul piano logico, si sottrae alle censure, che propongono inammissibili – in questa sede – valutazioni in ordine all’impedimento, nel segno di una maggiore gravità, rispetto a quanto giudicato dal giudice del merito.

Dal rigetto di tale doglianza resta assorbita la quaestio iuris della indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione.

Infondati sono gli altri due motivi, il cui esame va compiuto in modo unitario, perché entrambi attengono alla richiesta di addebito della separazione al controricorrente.

La corte di appello ha rilevato che le deduzioni istruttorie in ordine alla condotta del F., posta a fondamento della predetta richiesta, hanno avuto una “collocazione temporale del tutto generica ed indeterminata … e devono pertanto reputarsi irrilevanti ed inconducenti ai fini della decisione sull’addebito, non risultando specificamente anteriori all’allontanamento del F. dal domicilio coniugale, conseguente alla ormai irreparabile e consolidata rottura del rapporto spirituale e materiale tra i coniugi (XX/XX/1998) ed alla successiva autorizzazione giudiziale a vivere separati (XX/XXX/2000), come era indubbiamente richiesto a fronte della precisa contestazione dell’appellato, che ha posto l’inizio della predetta relazione sentimentale in una epoca in cui era ormai definitivo ed irreversibile il fallimento dell’unione coniugale e dopo l’autorizzazione presidenziale a vivere separati, ed ha precisato che tale successiva relazione affettiva non aveva rivestito alcuna efficienza causale sulla separazione personale”.

E tale convincimento ha espresso attraverso l’analisi di ciascun capitolo di prova, per l’interrogatorio formale e per testi, dedotto dalla S., nei quali non ha rinvenuto le circostanze di tempo utili ad un giudizio di rilevanza e dunque di ammissibilità dei mezzi istruttori.

Nessun pregio ha, a fronte di tali rilievi, la deduzione della ricorrente che vi sia stata la confessione del F. della sua relazione extraconiugale e dell’abbandono del tetto coniugale, posto che la mancata specificazione, nelle deduzioni di prova – che la sentenza impugnata ha accertato – dei tempi di riferimento di tali eventi, non consente di collocarli in modo diverso da quanto ha ammesso il marito, per la irrilevanza di quelle condotte, ai fini dell’addebito, una volta che del fallimento dell’unione coniugale siano state effetto e non causa (Cass. 17710/2005; 4290/2005; 18132/2003; 4290/2003).

E analoghe considerazioni valgono per la determinazione del coniuge, manifestata dopo che quel fallimento si era consolidato, di non prestare più, nella sua qualità di medico, assistenza sanitaria alla moglie, decisione che, lungi dal risultare contraria ai doveri di generica assistenza personale, si appalesa logicamente conseguente alla crisi coniugale e alle tensioni che essa aveva prodotto, la cui misura è confermata dalla permanenza del contenzioso giudiziale sui temi dell’addebito ancora a distanza di nove anni dalla sua insorgenza; sicché la applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., comma 2 e la motivazione sul punto e in tal senso della corte territoriale risultano, rispettivamente, corretta e congrue e in alcun modo contraddette dal quesito di diritto proposto, che in realtà costituisce l’astratta enunciazione della regola fissata in tali disposizioni, nel momento in cui a quelle norme e alla conseguente pronuncia di addebito si correla la condotta del coniuge che “con i propri comportamenti del matrimonio abbia determinato la frattura”.

Nè giova a sostenere il terzo motivo di censura la formulazione dei capitoli di prova, la quale giustifica il giudizio di inammissibilità della corte di merito, in quanto le circostanze dedotte risultano, come essa ha affermato, disancorate da precisi riferimenti temporali, perché affidate ad espressioni come “relazione pluriennale”, “da diversi anni”; giudizio che non può essere criticato con l’argomento che in sede di assunzione della prova avrebbe potuto la persona interrogata fornire le precisazioni ed integrazioni eventualmente ritenute opportune, trattandosi di interrogatorio formale – e non libero – e di prova testimoniale, che richiedono l’uno e l’altra la specifica indicazione dei fatti (artt. 230 e 244 c.p.c.), ancor più quando, come nella specie, la datazione degli eventi dedotti, ben conosciuti dalla parte che li ha esplicitati, è stata prospettata come risolutiva della questione e dunque indispensabile ai fini del corretto esercizio del contraddittorio.

Il ricorso incidentale non può avere sorte migliore.

La corte di appello ha fondato la decisione di compensare le spese processuali su “la natura della controversia, la particolare conflittualità tra le parti e l’esito finale del giudizio” sicché senza alcun fondamento è l’assunto che la compensazione sia ingiustificata; e le stesse ragioni, unitamente alla reciproca soccombenza, conducono alla compensazione anche del presente giudizio.

P. Q. M.
La corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008

Separazione per colpa
Separazione per colpa
Cassazione, Sezione Prima Civile

Sentenza n.8512/2006 (separazione per colpa)

(Presidente: M. G. Luccioli; Relatore: P. Giuliani) 
 
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 3.5/1/2001, pronunciando la separazione personale dei coniugi M.F. e G.S., respingeva vuoi le reciproche domande di addebito, vuoi la domanda della S. intesa ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, vuoi le domande del F. aventi ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte alla moglie sulla base dei provvedimenti provvisori ed urgenti nonché il risarcimento dei danni arrecati all’appartamento di sua proprietà durante il periodo in cui l’immobile era abitato dall’assegnataria in forza delle statuizioni presidenziali, condannando, infine, la S. alla rifusione della metà delle spese di lite.
Avverso la decisione, proponeva appello quest’ultima, lamentando la mancata attribuzione dell’assegno di mantenimento e la riferita condanna al pagamento della metà delle spese anzidette, onde concludeva, in riforma dell’impugnata sentenza, per la condanna del F. al versamento di un assegno mensile di £ 1.000.000, o nella misura di giustizia, nonché per la compensazione delle spese di primo grado.
Resisteva nel grado l’appellato, contestando il fondamento dell’avverso gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale mediante il quale: censurava il rigetto della domanda per l’addebito della separazione alla moglie; insisteva per la ripetizione di quanto corrisposto a quest’ultima, dal giugno 1992 al febbraio 1999, per assegno poi revocato; insisteva per la condanna della S. a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 88 e 96 c.p.c.; insisteva per la condanna della stessa al risarcimento del danno alla casa; lamentava che le spese di lite fossero state poste a carico della moglie soltanto in parte e liquidate in misura inferiore a quella esposta.
La Corte territoriale di Trieste, con sentenza del 14/2.30/5/2002, respingeva ambo gli appelli e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata, assumendo: che la S. risultasse godere di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente e che anche la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali portasse ad una valutazione complessiva di sostanziale parità; che non fosse certamente possibile, per la mancanza di impugnazione sul punto, imputare la separazione al F., laddove, però, il comportamento della S., la quale aveva iniziato una relazione extraconiugale alla fine del 1991, era intervenuto dopo che i rapporti coniugali si erano già guastati irrimediabilmente; che l’assegno di mantenimento versato dal F. in ottemperanza ai provvedimenti provvisori avesse natura sostanzialmente alimentare e cautelare, onde non ne era dovuta la restituzione, non risultando suscettibile di essere travolto retroattivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, laddove, nella specie, non esistevano i presupposti per la condanna della S. a titolo di responsabilità da lite temeraria; che non vi fosse prova che i danni accertati dal consulente tecnico fossero addebitabili alla medesima S. per il tempo in cui aveva abitato la casa di proprietà del F.; che non fosse meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della spesa sopportata da quest’ultimo per l’ingaggio di un investigatore privato che indagasse sull’infedeltà della moglie, non ravvisandosi ne essendo indicata alcuna causa pretendi; che, trovando conferma la sentenza impugnata nelle sue statuizioni sostanziali, ne risultasse giustificata anche la regolamentazione delle spese.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la S., deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il F. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resiste la ricorrente principale con ulteriore controricorso: tutte e due le pareti hanno presentato memorie.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.

I rispettivi motivi vengono, quindi, analizzati sulla base dell’ordine logico- giuridico delle questioni ad essi sottese.

Con il primo motivo di gravame, dunque, lamenta il ricorrente incidentale violazione ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 151, comma II,c.c. [1], deducendo: che la S. aveva allacciato, ancora nel 1991, una stabile relazione sentimentale con G.M; che una simile, gravissima violazione dei doveri essenziali dei coniugi costituisce ex se causa di addebito della separazione; che la responsabile dell’intollerabilità della convivenza, manifestatasi in termini irrimediabili già dal 1991 appunto con l’inizio della relazione di cui sopra, è stata dunque unicamente la S., essendo evidente anche dalla successione cronologica dei fatti che tale relazione ha costituito l’antecedente causale della separazione.

Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente incidentale omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione dell’art. 116, comma I, c.p.c. sul punto decisivo della controversia relativo all’accertamento (anche in via comparativa) della causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza posta a fondamento della richiesta di addebito della separazione giudiziale, in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo: che, con riguardo alla condotta del F., preme sottolineare l’assoluta irrilevanza dell’asserita (ma non direttamente provata, ne esattamente collocata nel tempo dal giudice di merito) conoscenza di una ragazza cecoslovacca da parte dello stesso F., sia perché la conoscenza di una ragazza non può rappresentare violazione dei doveri coniugali tale da giustificare una separazione, sia, soprattutto, perché non risulta dimostrato che siffatta circostanza abbia costituito un antecedente causale della crisi coniugale; che la deposizione del teste A.F., figlio delle parti ed, all’epoca, in lite giudiziaria con il padre per avere avanzato nei suoi confronti domanda di mantenimento, andava e va giudicata come inattendibile; che del tutto contraddittoria è la motivazione quanto al collegamento operato dai giudici di appello tra la conoscenza della ragazza cecoslovacca, il ritrovamento di un bigliettino e la discussione tra il F. e la S., in conseguenza della quale quest’ultima avrebbe subito una lesione all’occhio, atteso che l’episodio delle lesioni è del 1988, mentre la conoscenza cecoslovacca risale, secondo la testimonianza di A.F., ad un anno prima della separazione (cioè 1991); che la Corte territoriale neppure ha fatto prudente apprezzamento della sentenza penale richiamata nella decisione impugnata, la dove il Pretore, al solo fine di negare la sussistenza del reato imputato al F., ha accennato a fatti sintomatici di un pesante clima familiare; che del tutto insufficiente, se non omessa, è la motivazione di appello la quale non ha considerato, ai fini della decisione, la circostanza dell’allontanamento della S. dalla casa coniugale, ne ha comparato l’episodio imputato al F. nel biennio antecedente all’inizio della causa di separazione con la relazione extraconiugale della S.

I due motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver riconosciuto, con incensurabile apprezzamento, l’impossibilità di addebitare la separazione al F. per la mancanza di impugnazione sul punto, ha, tuttavia, ritenuto dimostrato che il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, intervenne dopo che i rapporti coniugali erano già irrimediabilmente guastati, onde l’assurdità di imputare il fallimento del matrimonio alla stessa moglie, nel senso esattamente: che il comune figlio A. ha riferito che un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992) il padre aveva riferito che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione, laddove egli aveva anche ascoltato una telefonata con la ragazza (e) della ragazza il F. parlò anche col M. e con l’altro figlio; che è accertato poi che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che v’era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all’occhio (il ricovero è del 4/8/1988); che il processo per maltrattamenti a carico del F. si concluse con l’assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (in data 19/4/1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con i familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica dai suoi redditi, del clima pesante che c’era in casa, dello stato di prostrazione che l’inconcludente rapporto col marito-padre cagionava alla S. e ai figli.

Così argomentando, detto giudice ha fatto corretta applicazione dei principi secondo i quali: il giudice di merito, ai fini dell’esame della domanda di addebito della separazione, deve procedere ad una valutazione globale comparativa del contegno di ciascuno dei coniugi, nel senso che detto giudice è tenuto ad indagare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti in violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale, pure, deve essere verificata dal giudice sulla base dell’anzidetta valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi, non potendo la condotta riprovevole dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro e consentendo solo tale apprezzamento di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, quanto al verificarsi della crisi matrimoniale, allo scopo di individuare se il contegno censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi così da risultare relativamente giustificato, essendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge in grado di influire sulla valutazione dell’efficacia causale dei comportamenti dell’altro (Cass. 18 mar. 1999, n. 2444; Cass. 12 gen. 2000, n. 279; Cass. 14 nov. 2001, n. 14162; Cass. 6 dic. 2004, n. 22786; Cass. 10 giu. 2005, n. 12373); l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre oil relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per se solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata (Cass. 28 ott. 1998, n. 10742; Cass. 7 sett. 1999, n. 9472; Cass. 9 giu. 2000, n. 7859; Cass. 18 sett. 2003, n. 13747).

In questo senso, del tutto ininfluente si palesa, perciò, il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, come pure l’ulteriore contegno della predetta che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente incidentale (pagg. 23/24 del ricorso), si assentava da casa quando i rapporti con il marito erano già tesi, ovvero si allontanò definitivamente dall’abitazione familiare ai primi di luglio del 1992, atteso che la Corte territoriale ha espressamente posto a base della decisione il convincimento che simili comportamenti guastati, da cui la riconosciuta impossibilità di imputare il fallimento del matrimonio alla moglie.

A quest’ultimo riguardo, poi, conviene notare: che l’esistenza di una (pregressa) relazione del F. con una ragazza cecoslovacca è stata apprezzata da detto giudice sulla base non solo della deposizione del comune figlio A., onde si palesano niente affatto decisive le censure del ricorrente incidentale relative all’attendibilità del teste, il quale, peraltro, ha inequivocabilmente riferito ad un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992), ovvero al luglio 1991, non già l’avvio della predetta relazione, bensì le confidenze del padre circa il fatto che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione (di data evidentemente anteriore), ma altresì sulla base vuoi delle ulteriori confidenze del F. col M. e con l’altro figlio, vuoi della circostanza che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che c’era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all’occhio (il ricovero è del 4/8/1988); che, del resto, l’esistenza di un quadro degradato di vita familiare (a riprova di una situazione di intollerabilità della convivenza realizzatasi anteriormente ai comportamenti posti in essere dalla S.) è stata riconosciuta dalla Corte territoriale sulla base anche dell’incensurato apprezzamento di fatto secondo cui il processo per maltrattamento a carico del F. si concluse con l’assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (di data 19/4/1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica da suoi redditi, del clima pesante che c’era in casa, dello stato di prostrazione che l’inconcludente rapporto col marito- padre cagionava alla S. e ai figli.

Con il primo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione dell’art. 156 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo: che il F., già impiegato alla Banca d’Italia, godeva dal 1991 di un reddito di £ 43.700.000, era titolare di BOT e di titoli azionari, oltrechè proprietario dell’appartamento dove viveva (con due posti macchina) e di una barca a vela del valore (all’epoca) di non meno di £ 80.000.000; che già all’inizio della causa, comparate le situazioni dei due coniugi, considerato che la S. era assolutamente priva di reddito in quanto casalinga, si deve concludere che l’assegno fissato in sede provvisoria (£ 600.000 mensili) era dl tutto insufficiente; che, se si tiene conto del reddito sopravvenuto della S., altrettanto si deve tener conto della situazione patrimoniale del F. alla luce della sopravvenuta eredità paterna; che la valutazione della situazione della ricorrente considera il reddito lordo dell’attrice, mentre quello netto, compreso il lavoro straordinario, si aggira intorno ai 24 milioni annui; che, per questo lavoro, la S. è costretta a vivere a Milano e ben può reputarsi notorio il costo della vita in quella città; che, se l’attrice si è indotta ad acquistare un appartamento, l’ha fatto per evitare di continuare a pagare un affitto altissimo, contraendo un mutuo bancario; che, mentre la situazione patrimoniale della S. non è migliorata con l’acquisto immobiliare sopra ricordato, quella del F., già estremamente florida (in ragione delle proprietà immobiliari, della barca di grosse dimensioni, che continua ad essere sua anche se fittiziamente intestata alla propria attuale compagna e che altrettanto fittiziamente ha dichiarato di aver acquistato con un prestito del padre restituito con il TFR, delle auto di lusso, dei viaggi, della cospicua liquidazione e della pensione percepita dalla Banca d’Italia), è divenuta vieppiù florida dopo l’eredità paterna; che, senza tenere conto che si tratta di terreni incolti siti all’interno della Croazia, privi di reddito e di qualsiasi utilizzabilità; che l’ammontare del TFR e della pensione risultano agli atti; che la S. ha un’anzianità di servizio presso la Banca sua datrice di lavoro decorrente dal 30/6/1996, onde non potrà mai fruire di una pensione; che la stessa, non più giovane, è costretta a spendere cifre notevoli per medici e medicine (£ 2.294.000 nel 2000 e £ 642.500, nel 2001), mentre, soffrendo di svariate patologie, ha necessità di cure e di affrontare, quindi, le relative, ingenti spese; che le patologie allegate dal F. riguardano disturbi preesistenti, e non già sopravvenuti in corso di causa, i quali mai gli hanno impedito di condurre la propria vita e che gli peseranno di meno ora che non lavora più; che ha, perciò, errato la Corte territoriale nel valutare comparativamente uguali le situazioni reddituali e patrimoniali delle due parti e nel ritenere che l’attuale reddito della S. le possa consentire di mantenere un tenore di vita analogo al precedente.

Con il secondo motivo di gravame, del cui congiunto esame con il precedente si palesa l’opportunità, involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente principale violazione dell’art. 156 c.c., nonché motivazione insufficiente o contraddittoria, oin relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che, anche sotto il profilo della motivazione circa la comparazione del reddito e del patrimonio delle parti e circa la valutazione dei presupposti sui quali la ricorrente medesima ha fondato la propria pretesa di mantenimento, la sentenza appare censurabile, in forza delle considerazioni già sviluppate relativamente al primo motivo.

I due motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, dopo avere correttamente richiamato il principio secondo cui l’assegno di mantenimento va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ha quindi, affermato che prima della separazione vi era in famiglia un unico reddito da lavoro, sia pure consistente, laddove, godendo la S. di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente.., la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali porta ad una valutazione complessiva di sostanziale parità.

Più in particolare, detto giudice, per quanto attiene alla posizione economica della S., ha preso in considerazione sia il fatto dell’impiego ottenuto (da questa) nel corso del giudizio di primo grado (presso la Banca Mediolanum di Milano, con un reddito di 33 milioni lordi annui accertati nel febbraio 199), sia il fatto che la stessa è proprietaria di immobili ed ha acquistato recentemente un appartamento in Milano.

Circa, poi, la situazione del F., il medesimo giudice ha apprezzato che questo è un pensionato della Banca di’Italia, dopo non molti anni di lavoro e percepisce certamente una pensione inferiore notevolmente allo stipendio di cui godeva con la sua famiglia quando lavorava; egli ha ereditato una quota di un immobile gravata in gran parte dal reddito di abitazione a favore della madre vedova.

A fronte di simili apprezzamenti di fatto, come tali incensurabili in questa sede se non sotto le specie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., con specifico riguardo alle censure della ricorrente principale si osserva: che, ove pure la misura del reddito netto della S. possa astrattamente risultare decisiva nel quadro di un raffronto comparativo con la situazione economica del marito, la medesima ricorrente non ha minimamente specificato, essendosi limitata ad un generico rinvio (v. docc. Prodotti), in violazione del pèrincip9io stesso di autosufficienza del ricorso, da quali documenti sia desumibile, trascrivendone semmai il contenuto, che quello netto, compreso il lavoro straordinario, si aggira intorno a 24 milioni annui, come pure il fatto che le spese sanitarie affrontate nel 2000 e nel 2001 (finora) ammontino, rispettivamente, a £ 2.294.000 e a £ 642.500; che analogamente è a dire, la dove, peraltro, la ricorrente principale non ha, neppure genericamente, richiamato le rispettive risultanze istruttorie dalle quali possa trarsi la prova dei relativi assunti, con riferimento vuoi al preteso mutuo bancario contratto dalla S. per l’acquisto dell’appartamento in Milano, vuoi alle proprietà immobiliari, alla barca di grosse dimensioni, alle auto di lusso, ed alla cospicua liquidazione godute dal F., vuoi al fatto che le proprietà immobiliari della medesima S. riguardano terreni incolti siti all’interno della Croazia, privi di reddito e di qualsiasi utilizzabilità, vuoi alle cure mediche (e dentistiche in particolare) cui la predetta avrebbe necessità di sottoporsi, vuoi, infine, alle patologie allegate dal F., segnatamente per quanto attiene al fatto che trattisi di disturbi preesistenti, capaci di pesare di meno ora che non lavora più, mentre, del resto, la Corte territoriale ha specificatamente dato conto sia dell’incremento patrimoniale ottenuto dal F. a seguito della successione al padre defunto, pur nella considerazione dell’eredità di una quota di un immobile gravata in gran parte dal diritto di abitazione a favore della madre vedova, sia della pensione percepita dalla Banca d’Italia ad opera dello stesso, pur dopo non molti anni di lavoro; che niente affatto decisiva si palesa la circostanza che la S., essendo nata il 17/10/1949 ed avendo un’anzianità di servizio presso la Banca Mediolanum decorrente dal 30/6/1996, non potrà mai fruire di una pensione, trattandosi, evidentemente, di un fatto suscettibile di apprezzamento, in sede semmai di revisione delle condizioni della separazione, al momento della cessazione della stessa S. dal rapporto di lavoro in atto.

Con il terzo motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma I, c.c., in relazione all’art. 2697c.c., nonché degli artt. 96 c.p.c., 708 c.p.c. e 189 disp. Att. c.p.c., deducendo: che la Corte territoriale ha ribadito la pronuncia di prime cure circa l’irripetibilità delle somme corrisposte, a titolo di mantenimento, dal F. a favore della S.; che detto giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti della condanna per lite temeraria a carico di quest’ultima, in quanto la stessa, al momento della domanda (1992), non lavorava, mentre, nel 1994, non avrebbe mentito dichiarando nell’interrogatorio di non essere titolare di redditi, atteso che la sua posizione lavorativa risulta comprovata appena dal giugno 1996; che la S. ha ricevuto in corso di causa le somme in questione sine titulo, stante la mancata allegazione e prova delle condizioni richieste dall’art. 156 c.c., in particolare circa la sussistenza di una situazione di indipendenza e di carenza di reddito; che il fatto che la S. abbia chiesto e goduto l’assegno di mantenimento attraverso la mendace allegazione di una sua condizione di bisogno, smentita dalla dimostrazione contraria quanto meno per il periodo a decorrere dal giugno 1996, nonché attraverso la continuata esecuzione del provvedimento cautelare in simili circostanze, rende evidente sia la temerarietà della domanda di corresponsione dell’assegno (ex art. 96, comma I, c.p.c.) sia la sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi del II comma del medesimo art. 96 c.p.c., onde la fondatezza della richiesta, avanzata dal F., di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708, III comma, c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare i mezzi adeguati al necessario sostentamento del beneficio fino all’eventuale esclusione, o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, onde gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento, oppure ne riduce la misura, non possono comportare (anche in relazione al dettato dell’art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva efficacia pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questa possa essere modificata solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo) la ripetibilità delle (maggiori) somme, a quel titolo, sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per far fronte alle riferite necessità di sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell’eventuale responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., per avere il coniuge stesso agito… in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi del I comma, ovvero il provvedimento cautelare… senza la normale prudenza, ai sensi del II comma (Cass. 28 apr. 1977, n. 1607; Cass. 10 mag. 1984, n. 2864; Cass. 18 sett. 1991, n. 9728; Cass. 12 apr. 1994, n. 3415; Cass. 23 apr. 1998, n. 4198; Cass. 5 ott. 1999, n. 11029; Cass. 9 sett. 2002, n. 13060).

Detto giudice ha, quindi, correttamente ritenuto che, nella specie, non esistono i presupposti per la condanna della S. per lite temeraria, avendo argomentato, per un verso, sulla base dell’incensurato (di per sé) apprezzamento di fatto secondo cui al momento della proposizione delle domande giudiziali (1992) la S. non lavorava, ed iniziò a lavorare nel giugno 1996, onde l condivisibile conclusione che, quando la predetta nell’atto introduttivo e poi in sede di interrogatorio formale (1994) aveva negato di avere redditi di lavoro, aveva detto il vero.

Per altro verso, l’ulteriore affermazione del medesimo giudice in ragione della quale la circostanza consistente nel non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto, e cioè di aver iniziato un’attività la,vorativa, attiene al comportamento processuale, liberamente valutabile dal giudice, anche ai fini del regolamento delle spese, da un lato non contraddice al disposto del I comma del sopraccitato art. 96 c.p.c., che, come si è visto, riconosce la sussistenza della responsabilità in parola nel caso in cui la parte soccombente ha agito…in giudizio con mala fede e colpa grave (che è cosa evidentemente diversa dal non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto…), mentre dall’altro lato, non è stata specificatamente denunziata nel senso di prospettare analiticamente, in ossequio al principio stesso di autosufficienza del ricorso, l’intervenuta esecuzione forzata, pur dopo il giugno 1996, del provvedimento in contestazione, così da consentire a questa Corte di censurare la sentenza impugnata sotto le specie di cui al II comma del già richiamato art. 96 c.p.c.

Con il quarto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e errata applicazione degli artt. 155, 1588, commi I e II, 1004 in relazione all’art. 1026, 2729, c.c. e 99 e 116 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione, deducendo: che neppure la S. ha smentito, attraverso l’offerta di prova, che i danni sono stati arrecati all’appartamento ed agli arredi di proprietà del F. proprio nel periodo in cui l’immobile era in sua custodia dietro assegnazione presidenziale; che non si ritiene compatibile con il dettato dell’art. 116 c.p.c. la considerazione della Corte territoriale secondo cui la carenza di responsabilità della S. deriverebbe dal fatto che, nel verbale dell’ufficiale giudiziario in data 11/5/1993, non vi sarebbe la descrizione dei danni poi riscontrati dal consulente tecnico meno di due mesi dopo, il giorno 9/7/1993; che ben più rilevante, ai fini dell’esatta individuazione dei danni arrecati all’abitazione ed agli arredi di proprietà del F., è la descrizione fatta dal consulente geom. T. S.; che la Corte territoriale non ha, dunque, valutato le prove secondo il prudente apprezzamento anche delle circostanze personali e temporali le quali costituivano gravi, precise e concordanti presunzioni a sfavore della S., tenuta alla custodia della casa e degli arredi.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti ha ritenuto che non voi è prova che i danni accertati dal CTU siano addebitabili alla S., argomentando dal fatto che, pur essendovi, al riguardo, una presunzione… derivabile dalla constatazione che sua era la prevalente disponibilità della casa, in essa tuttavia abitava anche il figlio A., ed è anche risultato che lo stesso F. ne aveva le chiavi (egli aprì all’Ufficiale giudiziario), laddove, inoltre, è significativo il fatto che nel verbale dell’U.G. di data 11/5/1993 non vi è prova significativa di danni poi riscontrati dal CTU successivamente, il giorno 9/7/1993, essendovi solo qualche generico accenno, onde appare palese che detto giudice ha, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità (ed, in effetti, neppure specificatamente censurato) siccome frutto di motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, ritenuto di escludere, sulla base degli elementi sopra meglio riportati, la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 c.c.) per valorizzare gli elementi di fatto noti quali fonti di presunzione capaci di permettere di risalire al fatto ignoto (Cass. 9 feb. 2004, n. 2431, Cass. 18 genn. 2005, n. 903; Cass. 14 magg. 2005, n. 10135).

Con il quinto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 143, comma II, 2697 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che, poiché il comportamento tenuto dalla S. in violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce un illecito del quale doveva essere data prova in giudizio, l’esborso sostenuto dal F. per il compenso all’investigatore privato rappresenta un danno da risarcire, la cui dimostrazione è offerta dai documenti prodotti, che la Corte territoriale non ha presso in considerazione al pari della testimonianza del sig. C. in data 19//1998.

Il motivo non è fondato.

Il ricorso, infatti, del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell’altro in violazione dell’obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell’autore dell’illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni (Cass. 24 feb. 1975, n. 683).

Con il terzo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché totale carenza di motivazione, sotto il punto 2 dell’appello della S., in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo: che nel proprio appello la medesima ricorrente aveva denunciato l’ingiustizia della statuizione del Tribunale che l’aveva condannata a pagare metà delle spese di primo grado (o, in subordine, in misura eccessiva); che, sul punto, la Corte territoriale non ha speso neppure una parola per decidere; che la S. è stata condannata dal Tribunale a pagare circa £ 15.000.000 (così quantificato il 50% delle spese liquidabili all’attore) sul presupposto che avrebbe dissimulato il modesto reddito di cui, a partire dal 3/6/1996, aveva iniziato a fruire lavorando in banca, laddove ciò sembra ingiusto, soprattutto perché non si è tenuto minimamente conto del comportamento del F. e del quadro complessivo.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, avendo confermato, dietro il rigetto dei rispettivi appelli (principale ed incidentale) delle parti, la sentenza impugnata nelle sue statuizioni delle spese, la dove, cioè, il Tribunale, pur nella soccombenza reciproca, aveva disposto la compensazione di tali spese soltanto per metà, addossando alla S. la residua metà.

Una simile statuizione del secondo giudice, il quale, quindi, ha espressamente (ancorché succintamente) dato ragione del proprio decisum, va, del resto, esente dalla doglianza relativa al fatto di non aver tenuto conto delle norme regolanti la condanna alle spese, nel senso che tale pronuncia, risolvendosi nella conferma della compensazione parziale (per metà) ordinata dal medesimo Tribunale e, quindi, nel diniego della compensazione totale, lungi dall’integrare, per un verso, un caso di violazione di legge, qual si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, si sottrae, per altro verso, a censura in questa sede riguardo al mancato uso, da parte della Corte territoriale, della facoltà di disporne la compensazione totale appunto, il cui esercizio, soltanto parziale, rientra nell’ambito dei poteri discrezionali di detto giudice e non è, perciò, sindacabile davanti alla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 15 lug. 2005, n. 14989).

Ambedue i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

Essendovi soccombenza reciproca, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 13 dic. 2005.

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