Incontri extraconiugali e relazioni con amanti: sentenze di Cassazione

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Relazioni extraconiugali

Relazioni con amanti

Incontri extraconiugali e relazioni extraconiugali: sentenze della Corte di Cassazione su incontri extraconiugali e relazioni con amanti.

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Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, le relazioni durature che si instaurano tra amanti determinano obblighi di solidarietà ed assistenza simili a quelli familiari, anche nel caso in cui il reo di maltrattamenti ai danni dell’amante sia ancora convivente con coniuge e figli.

Relazioni e incontri con amanti
Incontri extraconiugali

Corte di Cassazione

Sez. Sesta Pen.

Sentenza 01.03.2011, n. 7929 (su relazioni con amanti)

…1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta da A.B. nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere applicata, il 4.10.2010 dal locale GIP, per i delitti di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate in danno di P.M. con cui l’uomo aveva una relazione, ricorre nell’interesse dell’indagato il difensore fiduciario, con unico motivo deducendo violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica, in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 572 c.p. Secondo il ricorrente, poiché il B. tuttora conviveva con moglie e figli , e poiché la relazione adulterina con la M. non sarebbe mai sfociata in “uno stabile rapporto di comunità familiare”, suscettibile di determinare reciproci rapporti e obblighi di solidarietà ed assistenza, mancherebbero nella fattispecie gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo deduce in termini del tutto generici ed apodittici una censura di stretto merito, afferente la possibilità di ricostruire il rapporto tra B. e la persona offesa in termini di relazione stabile, rilevante per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p.p., tema che risulta espressamente trattato, argomentato ed allo stato risolto in senso differente con specifica motivazione contenuta già nell’ordinanza originaria, che integra – stante il comune dispositivo – l’ordinanza del Riesame.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, congrua al caso, in favore della Cassa delle ammende.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 22 maggio – 31 luglio 2009, n. 31758

S. C. è stato condannato dal gup di S. M. Capua Vetere con rito abbreviato per il delitto configurato dagli art. 56 e 610 c.p., avendo tentato di indurre C. E. a riprendere la loro relazione, mediante la minaccia di diffondere materiale audio-visivo riproducente i rapporti sessuali avuti con la stessa.

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato.

Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:

– non possono essere ricondotti al reato di violenza privata gli sms inviati al coniuge della donna, affinché recedesse dall’intento di riconciliarsi con la moglie;

– contraddittoria è la sentenza, poiché la minaccia di diffondere il materiale con le immagini dei rapporti intimi è collegata dalla corte partenopea talvolta allo scopo di riprendere la relazione, talaltra a quello di “provocare disgusto e disprezzo nei destinatari”;

– ad onta del rito speciale prescelto, il giudice non avrebbe potuto utilizzare a fini probatori il contenuto della querela-denuncia.

Le censure sono manifestamente infondate.

I messaggi inviati al L. adombrano chiaramente un’ulteriore condotta di violenza privata, ai danni del marito della C. e denotano, comunque, la conferma solare della violenza morale attuata nei confronti della donna.

La pluralità di intenti che hanno ispirato la condotta dell’imputato ribadisce e non esclude il dolo specifico dell’illecito contestato, ampiamente provato dal compendio di prova, consistente nella finalità di costringere la C. a riprendere la relazione extraconiugale.

Imponente è l’assetto di prova che suffraga la denuncia sporta, donde la superfluità dell’utilizzo del contenuto della stessa al fine di suffragare il verdetto di colpevolezza.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del prevenuto alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cpp, determinata nella misura di euro 1.500. 

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