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Abbandono della casa coniugale: sentenze della Corte di Cassazione.

Abbandono della casa coniugale

Abbandono della casa coniugale: sentenze della Corte di Cassazione sull’abbandono della casa coniugale (ovvero abbandono tetto coniugale o abbandono domicilio coniugale) a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”. 

CODICE CIVILE

Art. 146.
Allontanamento dalla residenza familiare.

Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Abbandono della casa coniugale
Abbandono della casa coniugale

Cassazione – Sezione prima – sentenza 10 aprile 2008, n. 9338 (sull’abbandono della casa coniugale)

Presidente Criscuolo – Relatore Luccioli Pm Caliendo – conforme – Ricorrente P. – Contro-ricorrenti Di L. 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 marzo – 4 aprile 2004 il Tribunale di Trani dichiarava la separazione personale dei coniugi Vincenzo P. ed Angela Di L., rigettava le reciproche domande di addebito, poneva a carico del marito l’assegno di mantenimento di € 414,00 mensili, annualmente rivalutabili, confermava i provvedimenti presidenziali relativi alla assegnazione della casa coniugale al P., con parte degli arredi, ed alla facoltà della Di L. di asportare gli altri mobili a lei assegnati.

Proposto appello dal P. ed appello incidentale dalla Di L., con sentenza del 7 gennaio – 26 aprile 2004 la Corte di appello di Bari rigettava entrambe le impugnazioni, osservando in motivazione, in relazione alle opposte domande di addebito, che dalle stesse deduzioni delle parti, parzialmente confermate dalla documentazione prodotta, era possibile argomentare che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato nel tempo, verosimilmente in ragione della diversità di vedute dei coniugi sulla gestione ed organizzazione della vita familiare, a sua volta determinata dalle loro differenze caratteriali, così che appariva difficile attribuire ai fatti contestati da entrambi i requisiti necessari per integrare l’addebito.

Quanto alla misura dell’assegno, rilevava la Corte che la quantificazione operata dal primo giudice, della quale entrambe le parti nelle rispettive impugnazioni si dolevano, era il risultato di una attenta comparazione delle loro situazioni reddituali ed appariva del tutto congrua, tenuto conto che la Di L. percepiva una pensione sociale di € 393,00, viveva in un immobile umido e malsano per il quale corrispondeva un canone mensile di € 250,00, soffriva di numerose patologie e non era in grado, anche in ragione dell’età, di esplicare alcuna attività lavorativa, mentre il P., che non aveva prodotto la documentazione aggiornata della pensione percepita, non aveva specificamente contestato l’affermazione della moglie secondo la quale egli fruiva di una pensione di L. 3.000.000 mensili, oltre che degli interessi maturati sui depositi bancari. Avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi illustrati con memoria. La Di L. ha resistito con contro-ricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

Deve essere innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c………

Si deduce inoltre che le deduzioni della Di L. in ordine alle ragioni del proprio allontanamento, sulle quali la sentenza stessa si è fondata per escludere l’addebito, erano del tutto prive di sostegno probatorio. Si sostiene altresì che l’abbandono della causa coniugale, quale condotta violativa dell’obbligo di coabitazione imposto dall’art. 143 c.c., costituisce motivo di addebito anche in presenza di una situazione di incompatibilità caratteriale tra i coniugi, potendo trovare giustificazione soltanto quando ‘si configuri come reazione proporzionata a fatti gravi posti in essere dall’altro coniuge. Il motivo è infondato, sotto tutti i profili prospettati. Quanto alla prima doglianza, va rilevato che la sentenza impugnata ha osservato, con motivazione congrua e logicamente corretta, e quindi non censurabile in questa sede, che giustamente il primo giudice aveva ritenuto irrilevanti le prove dedotte, non consentendo esse di stabilire, così come articolate, quale dei comportamenti denunziati si ponesse come causa esclusiva del fallimento del vincolo coniugale.

In relazione alle ulteriori censure contenute nello stesso motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, recepito nella consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato da una giusta causa, ossia dalla ricorrenza di situazioni di fatto, o anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ovvero quando sia intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione di detta convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 2007 n. 17056; 2006 n. 1202; 2005 n. 12373; 2000 n. 10682). Ed invero detta Corte ha ritenuto, fornendo anche su tale punto una adeguata e logica motivazione, che l’allontanamento della Di L. dalla casa familiare trovasse ragione in una situazione di profonda crisi nel rapporto tra i coniugi, anche in relazione ad un difetto di reciproca comunicazione, sino a portare i coniugi ad una estraneità affettiva e relazionale, e quindi si ponesse non già come causa determinante del venir meno dell’unione, ma come mero effetto e presa d’atto di una situazione di intollerabilità della convivenza da tempo maturata.

Le ulteriori censure formulate sotto il profilo del difetto di motivazione si risolvono nella non consentita prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, del quale inammissibilmente il P. sostiene l’idoneità a dimostrare la responsabilità della moglie nel fallimento dell’unione coniugale.

È noto invero che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nella sollecitazione ad una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta o che attengano al diverso apprezzamento dei fatti e delle prove svolto dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando soltanto a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e attribuire prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (v. per tutte Cass. 2007 n. 15489; 2007 n. 13954; 2007 n. 7972).

Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione, si censura la sentenza impugnata per non essere stata ammessa la prova per interpello e per testi diretta a dimostrare che la Di L. si era trasferita a Napoli, dove svolgeva attività di governante percependo L. 700.000 mensili, e si deduce che tale entrata, unitamente alla pensione sociale, soggetta agli aumenti previsti dalle recenti riforme pensionistiche, avrebbe dovuto ritenersi idonea a garantirle la conservazione del precedente tenore di vita. Tale motivo va esaminato congiuntamente con l’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciando contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, la Di L. deduce che la sentenza impugnata, nel rigettare l’appello incidentale diretto ad ottenere una più elevata determinazione dell’assegno, ha assunto una motivazione evanescente, intrinsecamente contraddittoria ed inidonea a far intendere il procedimento logico giuridico posto a base della decisione, in quanto, a fronte della accertata notevole diversità delle posizioni reddituali, delle patologie di cui soffre la esponente, del peso del canone di locazione sulla medesima gravante, ha fissato l’ammontare dell’assegno in modo del tutto incongruo, ravvisando l’esigenza di garantire un decoroso mantenimento soltanto nei riguardi del P. e richiamando genericamente un bisogno di cure mediche da parte del medesimo.

I due motivi così sintetizzati, che investono sotto opposte prospettive la decisione della Corte di appello in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento, sono entrambi infondati. La decisione impugnata si sottrae alle censure di vizio di motivazione specularmente denunciate, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento sul punto, da un lato accertando che la donna, ormai settantenne, non era in grado di espletare alcuna attività lavorativa e dall’altro prendendo in esame le condizioni reddituali e patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, quali risultanti dalla documentazione prodotta, infine richiamando le esigenze di cura del marito, determinate dalle sue non buone condizioni di salute.

In tale percorso argomentativo appare chiaramente sottesa la valutazione di irrilevanza della prova per interpello e per testi dedotta dal P., il cui articolato, come riportato nel ricorso per cassazione, si profila estremamente generico, in quanto privo di ogni riferimento temporale in ordine al trasferimento della donna a Napoli ed alla prestazione in detta città di una attività retribuita. L’esito della lite induce a compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Abbandono tetto coniugale
Abbandono tetto coniugale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA (su abbandono tetto coniugale)

sul ricorso proposto da:

Co. Ca. , domiciliato in Roma, Via Virgilio 38, presso l’avv. L. Ranieri, rappresentato e difeso dall’avv. FALZONE L., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D’. Gi. , domiciliata in Roma, piazza Martiri di Belfiore 2, presso l’avv. G. Alessi, rappresentata e difesa dall’avv. RABIOLO P., come da mandato a margine del controricorso;

– contro-ricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2006 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 28 giugno 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta si è pronunciata nel giudizio di separazione personale tra i coniugi Co.Ca. e D’.Gi. .

I giudici d’appello hanno cosi’ deciso:

a) hanno ribadito il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie, ritenendo che l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale era stato conseguenza e non causa della rottura del rapporto tra i coniugi;

b) hanno confermato l’assegnazione alla moglie della casa coniugale, nella quale la donna convive con la figlia maggiorenne e non ancora autosufficiente, oltre che di un assegno mensile di duecento euro.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione Co. Ca. e propone quattro motivi d’impugnazione, cui resiste con contro-ricorso D’.Gi. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 143 c.c., comma 2 e articolo 151 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 2697 c.c. e all’articolo 115 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente negato rilevanza alla violazione dell’obbligo di coabitazione da parte di D’. Gi. .143 c.c., a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass., sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9877, m. 588786). 155 c.c., comma 4, in relazione all’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., censurando l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, articolo 155 c.c., comma 4, nel suo testo previgente e nell’interpretazione propostane dalla giurisprudenza (Cass., sez. 1, 22 marzo 2007, n. 6979, m. 595757), anche l’articolo 155 quater c.c., prevede ora che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, benché prescriva che dell’assegnazione il giudice tenga conto “nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. 366 bis c.p.c., e comunque propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una ragionevole valutazione della situazione economica delle parti.

Sostiene che manchi la prova di un logoramento del rapporto preesistente all’abbandono della casa coniugale da parte di D’. Gi. , non potendo in tal senso valutarsi la deposizione lacunosa e generica della figlia Ca. . E si duole che i giudici del merito abbiano omesso di valutare la mancata contestazione da parte della moglie della deduzione relativa al suo allontanamento dalla casa coniugale.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, nella separazione personale “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’articolo

Nel caso in esame dunque non è in discussione l’allontanamento di D’.Gi. dalla casa coniugale, che, come il ricorrente ricorda, non è stato mai contestato dalla donna. Ciò che rileva è se l’intollerabilità della convivenza tra i coniugi abbia in tale allontanamento la sua origine. E questo rapporto di causalità è stato del tutto plausibilmente escluso dai giudici del merito, anche sulla base della deposizione della figlia Ca. , rivelatrice di per sè di una situazione ormai degradata già da tempo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano giustificato la propria decisione con riferimento alle condizioni economiche di D’. Gi. , anzichè alle esigenze della figlia, la cui mancanza di indipendenza economica non risulta dimostrata.

Aggiunge che la moglie e la figlia, abbandonando spontaneamente l’abitazione familiare, hanno già dimostrato di non avervi interesse; mentre egli vi ha trasferito la propria attività economica.

Il motivo è infondato.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno confermato l’assegnazione della casa coniugale a D’.Gi. , in ragione della sua convivenza con la figlia Ca. , maggiorenne e non ancora indipendente economicamente.

La considerazione per le condizioni economiche della donna, disoccupata, ha solo supportato la giustificazione riferita all’interesse della figlia convivente.

Il ricorrente, sulla base della deposizione della ragazza, contesta che la figlia non sia economicamente autosufficiente. Ma è evidente che un reddito inferiore a euro 170,00 mensili percepito come apprendista non può essere considerato tale da assicurare autonomia economica.

3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso attengono al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di D’. Gi. .

Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine al comportamento della moglie, decisivo ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Sostiene infatti che la donna, non avendo mai posto in esecuzione la sentenza che le riconosceva crediti pregressi nè proposto alcuna azione a tutela dei suoi crediti, ha dimostrato di non essere in stato di bisogno.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine al mutamento delle sue condizioni economiche, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la documentazione fiscale prodotta e abbiano apoditticamente ritenuto inveritiera la sua affermazione di aver cessato l’attività commerciale.

I motivi sono entrambi inammissibili, perchè sono formulati in violazione dell’articolo

Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, infatti, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito formulato in maniera non illogica sulla base delle informazioni ritenute significative (Cass., sez. 1, 3 agosto 2007, n. 17055, m. 599718).

Nel caso in esame i giudici del merito, escludo che D’. Gi. abbia un qualsiasi reddito, hanno ritenuto che Ca. Ca. , seppur gravato dei debiti propri di ogni attività di impresa, continui nella sua attività commerciale, come dimostrato tra l’altro proprio dalla documentazione dei suoi debiti tributari. E questa ricostruzione dei fatti non è certamente censurabile nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Abbandono domicilio coniugale
Abbandono domicilio coniugale

Cassazione Sezione I Civile n. 34 / 2008 dep. 07 gennaio 2008 (su abbandono domicilio coniugale)

 Svolgimento del processo

Il 5 maggio 1999 F.G. chiese al tribunale di Catania che fosse dichiarata la separazione personale dalla moglie S. R.G., senza addebito.

Quest’ultima si oppose e chiese che fosse tentata la conciliazione, negando che vi fosse la dedotta incompatibilità di carattere; in via subordinata propose domanda riconvenzionale, perché la separazione fosse addebitata al marito, le fosse assegnata la casa coniugale e restituiti gli oggetti asportati, con la attribuzione di un assegno di L. 5 milioni.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il presidente del tribunale respinse la richiesta di assegno. Nel corso del giudizio fu eccepita la nullità dell’ordinanza che aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente.

Con sentenza 10 marzo 2005 il tribunale pronunciò la separazione personale, respinse le domande della S. e compensò le spese processuali.

La sentenza impugnata da quest’ultima e con appello incidentale, quanto alle spese giudiziali, dal F., è stata interamente confermata con decisione 18 ottobre 2006 dalla corte di appello di Catania, che ha compensato le spese del giudizio.

Ha ritenuto la corte di merito infondata la eccezione di nullità del giudizio di primo grado, per l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione, dal momento che l’impedimento dedotto dalla ricorrente a comparire nell’udienza presidenziale del 6 marzo 2000 non realizzava ostacoli effettivi ed assoluti alla sua presenza, che giustificassero ulteriori rinvii, oltre quello già ottenuto nella prima udienza di comparizione del 27 settembre 1999.

Ha comunque rilevato che il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di separazione, giacché la mancata comparizione di una delle parti non comporta l’obbligo di fissare una nuova udienza, che può essere omessa ove non se ne ravvisi la necessità ovvero la opportunità, come nella specie, in cui la parte non comparsa aveva manifestato la volontà di non opporsi alla richiesta di separazione.

Quanto all’addebito della separazione al F., ha escluso l’esistenza della prova, in quanto le circostanze dedotte avevano in parte una collocazione temporale generica ed indeterminata e comunque erano state smentite dalla prova documentale e, per ciò che attiene all’assegno di mantenimento, ha osservato che il patrimonio dell’appellante principale era perfettamente in grado di assicurarle un tenore di vita quantomeno analogo a quello di cui godeva durante la convivenza coniugale.

L’appello incidentale ha infine giudicato infondato.

Propone ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria S.R.G.; resiste con controricorso F. G., che propone anche ricorso incidentale con un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo vengono denunziate violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Cost. e art. 708 c.p.c., in ordine alla domanda di nullità del procedimento e della sentenza di separazione, nonché vizio di motivazione, con riguardo al mancato tentativo di conciliazione.

Assume la ricorrente che quel tentativo è sempre obbligatorio e solo la ingiustificata comparizione del coniuge convenuto giustifica l’ulteriore corso del giudizio; e lamenta che non sia logica la prospettazione delle ragioni, per le quali era stata disattesa la documentazione che aveva giustificato la richiesta di differimento. Contesta l’affermazione della sentenza impugnata che il tentativo di conciliazione non sia indispensabile, esso invece corrispondendo ad una ineludibile esigenza di difesa.

Con il secondo mezzo si denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., comma 2 e insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’addebito della separazione al marito, a fronte della sua confessione. Con il terzo motivo è denunziata la violazione, nonché la falsa applicazione degli articoli 188, 244 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione sulla mancata ammissione delle prove articolate, perché ritenute irrilevanti, benchè aderissero a precise circostanze relative alla relazione extraconiugale del F..

Con il ricorso incidentale F.G. lamenta la ingiustificata compensazione delle spese processuali.

Dei ricorsi riuniti va dichiarata la infondatezza.

Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile nella prima delle sue prospettazioni, in quanto propone un sindacato di merito delle valutazioni compiute dalla sentenza impugnata, in ordine all’impedimento della odierna ricorrente, ritenuto ingiustificato, alla comparizione nella udienza presidenziale fissata per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

La corte territoriale ha preso in esame la certificazione medica prodotta in quella udienza – la seconda rispetto alla introduzione del giudizio, essendo stata la prima rinviata per l’impedimento analogo a quello certificato successivamente – ed ha rilevato che gli esami diagnostici ai quali la interessata avrebbe dovuto sottoporsi in Roma cadevano nei giorni successivi – il ricovero nel Policlinico Gemelli in realtà avvenne due giorni dopo – e non in quello stesso per il quale la comparizione era stata disposta; e, considerato che per tale data non risultavano segnalate sintomatologie patologiche diverse da quella di cui soffriva e che pochi giorni prima le aveva consentito un viaggio da Catania, sua città di residenza, a Roma, ha concluso che l’impedimento dedotto non risultava idoneo ad impedire alla S. di comparire nella udienza fissata per il 6 marzo 2000, raggiungendo Catania per via aerea.

La motivazione offerta, adeguata sul piano logico, si sottrae alle censure, che propongono inammissibili – in questa sede – valutazioni in ordine all’impedimento, nel segno di una maggiore gravità, rispetto a quanto giudicato dal giudice del merito.

Dal rigetto di tale doglianza resta assorbita la quaestio iuris della indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione.

Infondati sono gli altri due motivi, il cui esame va compiuto in modo unitario, perché entrambi attengono alla richiesta di addebito della separazione al controricorrente.

La corte di appello ha rilevato che le deduzioni istruttorie in ordine alla condotta del F., posta a fondamento della predetta richiesta, hanno avuto una “collocazione temporale del tutto generica ed indeterminata e devono pertanto reputarsi irrilevanti ed inconducenti ai fini della decisione sull’addebito, non risultando specificamente anteriori all’allontanamento del F. dal domicilio coniugale, conseguente alla ormai irreparabile e consolidata rottura del rapporto spirituale e materiale tra i coniugi (28 aprile 1998) ed alla successiva autorizzazione giudiziale a vivere separati (6 marzo 2000), come era indubbiamente richiesto a fronte della precisa contestazione dell’appellato, che ha posto l’inizio della predetta relazione sentimentale in una epoca in cui era ormai definitivo ed irreversibile il fallimento dell’unione coniugale e dopo l’autorizzazione presidenziale a vivere separati, ed ha precisato che tale successiva relazione affettiva non aveva rivestito alcuna efficienza causale sulla separazione personale“. E tale convincimento ha espresso attraverso l’analisi di ciascun capitolo di prova, per l’interrogatorio formale e per testi, dedotto dalla S., nei quali non ha rinvenuto le circostanze di tempo utili ad un giudizio di rilevanza e dunque di ammissibilità dei mezzi istruttori.

Nessun pregio ha, a fronte di tali rilievi, la deduzione della ricorrente che vi sia stata la confessione del F. della sua relazione extraconiugale e dell’abbandono del tetto coniugale, posto che la mancata specificazione, nelle deduzioni di prova – che la sentenza impugnata ha accertato – dei tempi di riferimento di tali eventi, non consente di collocarli in modo diverso da quanto ha ammesso il marito, per la irrilevanza di quelle condotte, ai fini dell’addebito, una volta che del fallimento dell’unione coniugale siano state effetto e non causa (Cass. 17710/2005; 4290/2005;18132/2003; 4290/2003). E analoghe considerazioni valgono per la determinazione del coniuge, manifestata dopo che quel fallimento si era consolidato, di non prestare più, nella sua qualità di medico, assistenza sanitaria alla moglie, decisione che, lungi dal risultare contraria ai doveri di generica assistenza personale, si appalesa logicamente conseguente alla crisi coniugale e alle tensioni che essa aveva prodotto, la cui misura è confermata dalla permanenza del contenzioso giudiziale sui temi dell’addebito ancora a distanza di nove anni dalla sua insorgenza; sicchè la applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., comma 2 e la motivazione sul punto e in tal senso della corte territoriale risultano, rispettivamente, corretta e congrue e in alcun modo contraddette dal quesito di diritto proposto, che in realtà costituisce l’astratta enunciazione della regola fissata in tali disposizioni, nel momento in cui a quelle norme e alla conseguente pronuncia di addebito si correla la condotta del coniuge che “con i propri comportamenti del matrimonio abbia determinato la frattura”. Né giova a sostenere il terzo motivo di censura la formulazione dei capitoli di prova, la quale giustifica il giudizio di inammissibilità della corte di merito, in quanto le circostanze dedotte risultano, come essa ha affermato, disancorate da precisi riferimenti temporali, perché affidate ad espressioni come “relazione pluriennale”, “da diversi anni”; giudizio che non può essere criticato con l’argomento che in sede di assunzione della prova avrebbe potuto la persona interrogata fornire le precisazioni ed integrazioni eventualmente ritenute opportune, trattandosi di interrogatorio formale – e non libero – e di prova testimoniale, che richiedono l’uno e l’altra la specifica indicazione dei fatti (artt. 230 e 244 c.p.c.), ancor più quando, come nella specie, la datazione degli eventi dedotti, ben conosciuti dalla parte che li ha esplicitati, è stata prospettata come risolutiva della questione e dunque indispensabile ai fini del corretto esercizio del contraddittorio.

Il ricorso incidentale non può avere sorte migliore.

La corte di appello ha fondato la decisione di compensare le spese processuali su “la natura della controversia, la particolare conflittualità tra le parti e l’esito finale del giudizio” sicchè senza alcun fondamento è l’assunto che la compensazione sia ingiustificata; e le stesse ragioni, unitamente alla reciproca soccombenza, conducono alla compensazione anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Abbandono domicilio
Abbandono domicilio coniugale

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 8 giugno – 7 dicembre 1994 n. 10512 (su abbandono domicilio coniugale)

Svolgimento del processo

Con ricorso del 23 maggio 1984  G, premesso che era separato consensualmente dalla moglie T dal 5 luglio 1979, chiedeva al Tribunale di Roma la modifica del titolo della separazione con addebito alla moglie, deducendo che questa aveva preso a convivere con altro uomo nella casa coniugale, cosi’ tenendo un comportamento contrario agli interessi dei figli minori a lei affidati. Chiedeva anche l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva del 23 gennaio-15 aprile 1986 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di mutamento del titolo della separazione e disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione della causa in relazione alle altre domande.

Avverso tale sentenza il G proponeva immediata impugnazione, che era rigettata dalla Corte di Appello di Roma con pronuncia del 13 dicembre 1988-5 giugno 1989.

Osservava in motivazione la Corte territoriale che le richieste di affidamento dei figli e di assegnazione della casa coniugale riformulate dinanzi a sè, costituenti oggetto del giudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale, non potevano essere esaminate in grado di appello.

Rilevava nel merito che con la riforma del diritto di famiglia era stata espunta dall’ordinamento, come causa della separazione, la nozione di colpa, essendo state assunte come ragioni di essa unicamente l’intollerabilità della convivenza ed il grave pregiudizio all’educazione della prole; che dopo la separazione consensuale non è possibile l’accertamento di detti elementi, per essere già venuta meno la convivenza; che la possibilità prevista dalla legge n. 151 del 1975 di chiedere la dichiarazione di addebitabilità è pur sempre conferita in relazione alle cause di cessazione della convivenza, e non ai comportamenti successivi alla separazione; che non esiste un obbligo del coniuge separato di ripristinare la convivenza; che a fronte della mancata previsione normativa della modifica del titolo la legge fornisce strumenti flessibili ed adeguati per ottenere la revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli, sull’attribuzione dell’esercizio della potestà, sull’obbligo di contribuire al loro mantenimento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il G deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso.

 Motivi della decisione

 Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., si deduce l’errore della sentenza impugnata per aver ritenuto non modificabile il titolo della separazione, atteso che durante la separazione persistono i doveri derivanti dal matrimonio e che la convivenza con altro uomo nella casa coniugale integra ingiuria grave, sanzionabile quale elemento determinativo del definitivo fallimento del vincolo matrimoniale.

Il motivo di ricorso è infondato.

Come ha rilevato la sentenza impugnata, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, maturato nel vigore della precedente disciplina del 1942 e condiviso dalla dottrina piu’ datata, è ammissibile il mutamento del titolo della separazione tra i coniugi per fatti successivi (v., tra le tante, Cass. 1991 n. 2148; 1988 n. 2964; 1988 n. 145; 1985 n. 4499; 1983 n. 7156; 1983 n. 3637; 1982 n. 3323; 1980 n. 1400; 1979 n. 2159; 1978 n. 5796; 1978 n. 4976).

E tuttavia tale orientamento deve essere sottoposto a revisione, anche sulla spinta delle indicazioni sempre piu’ frequenti offerte dalla giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina, al fine di verificare se esso sia coerente con le innovazioni apportate all’istituto dalla legge di riforma del diritto di famiglia o non si risolva piuttosto in una tralatizia reiterazione di affermazioni enunciate nel preesistente regime normativo.

Come è noto, il legislatore del 1942 aveva concepito la separazione giudiziale tra i coniugi come situazione patologica ontologicamente transitoria, nella prospettiva di una difesa ad oltranza della famiglia ed in vista di una ricomposizione dell’unione coniugale, ammettendo la separazione solo in ipotesi tassative, riferite al comportamento colpevole di uno o di entrambi i coniugi, secondo una logica chiaramente sanzionatoria e repressiva.

è altrettanto noto che la riforma del 1975 ha profondamente modificato la fisionomia dell’istituto, valorizzando il principio del consenso anche nel momento di crisi del vincolo familiare e fondando la separazione giudiziale sull’accertamento dell’impossibilità della convivenza o della presenza di comportamenti o accadimenti gravemente pregiudizievoli all’educazione della prole.

In tale mutata configurazione la separazione non è piu’ determinata dalla cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, ma dal dato oggettivo dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli, non necessariamente dipendente dalla condotta volontaria di uno o di entrambi i coniugi.

Una volta assunta come rimedio ad una convivenza divenuta intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, appare evidente che la separazione personale non costituisce piu’ una fase interinale che si rinnova giorno dopo giorno in attesa dell’accertamento delle colpe o della riconciliazione, ma si sostanzia in un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di sfociare in un successivo divorzio o anche di protrarsi indefinitamente, secondo la determinazione delle parti. Nella disciplina dettata dall’art. 151 c.c. non sono pertanto individuabili due differenti modelli di separazione, l’una senza addebito e l’altra con addebito, ma un’unica figura di separazione, fondata sull’accertamento positivo dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all’educazione della prole; e se pure è vero che nel capoverso viene riconosciuta una qualcherilevanza all’elemento della colpa, con l’attribuzione a ciascuno dei coniugi della facoltà di chiedere l’addebitabilità, tuttavia tale richiesta ed il relativo accertamento attengono alla verifica non già del fondamento della separazione, bensi’ di fatti e comportamenti da valutare esclusivamente in relazione alla dimostrazione della situazione oggettiva prevista dalla legge per far luogo alla pronuncia di separazione.

In questa prospettiva la dichiarazione di addebito si pone come una mera variante dell’accertamento dell’improseguibilità della convivenza, come una modalità accessoria ed eventuale, idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge colpevole, accertabile solo se espressamente richiesta e “ove ne ricorrano le circostanze” (secondo una formula che sembra rimettere ad una valutazione di opportunità del giudice in rapporto alla gravità delcomportamento in contestazione).

Ed è appunto il rilievo fondante che l’ordinamento attribuisce, ai fini della separazione, all’intollerabilità della convivenza (o al grave pregiudizio all’educazione della prole) che impone che la responsabilità di essa sia accertata solo all’atto del verificarsi della causa di interruzione dell’unione familiare, secondo l’univoca indicazione fornita dal capoverso dell’art. 151 c.c., il quale prevede la dichiarazione di addebito quale pronunzia contestuale a quella di separazione.

Appare peraltro evidente l’illogicità e l’incongruenza di una valutazione dei comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio ai fini dell’accertamento dell’intollerabilità di una convivenza che ha cessato di essere, trattandosi di comportamenti intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già acquisita impossibilità di prosecuzione della convivenza.

è d’altro canto da rilevare che nel nuovo diritto di famiglia non sussistono piu’ a carico dei coniugi separati gli obblighi di carattere morale derivanti dal matrimonio, e tanto meno può configurarsi un obbligo di ripristinare la convivenza. Ed invero l’art. 156 c.c., che al 1′ comma prevedeva che il coniuge incolpevole “conserva i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione”, è stato sostituito da una disposizione che pone a carico dei coniugi separati soltantoobb lighi di natura patrimoniale (significative indicazioni circa la volontà del legislatore al riguardo sono offerte dallo svolgimento dei lavori preparatori).

Per quanto specificamente attiene al dovere di fedeltà, già la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 99 del 1974, ancora vigente l’ordinamento della famiglia dettato dal codice civile, ne aveva escluso la persistenza durante la separazione. Il principio centrale di tale pronunzia è stato peraltro rafforzato dalla nuova disposizione dell’art. 232 comma 2 c.c., che ha sancito il venir meno della presunzione di concepimento nel matrimonio del figlio nato trecento giorni dopo separazione. è inoltre del tutto evidente che l’obbligo di assistenza morale presuppone lo stato di convivenza, mentre l’ulteriore obbligo di collaborazione nell’interesse della famiglia prescritto dall’art. 143 c.c. trova la sua specifica regolamentazione durante il regime di separazione nell’art. 155 c.c.

Si è ulteriormente osservato in dottrina che l’art. 157 cpv.c.c. prende in esame, quali unici fatti e comportamenti potenzialmente determinanti una nuova separazione, quelli successivi alla riconciliazione, cosi’ da consentire un nuovo giudizio ed un nuovo accertamento solo nell’ipotesi in cui vi sia stata riconciliazione dopo una precedente separazione.

Sulla base di tali convergenti considerazioni ritiene questa Corte di dover modificare il proprio precedente indirizzo interpretativo ed affermare che la responsabilità della cessazione dell’unità familiare può essere accertata, su esplicita richiesta di parte ed “ove ne ricorrano le circostanze”, solo al momento della separazione, e che pertanto al verificarsi dell’interruzione della convivenza in una delle forme previste dalla legge (non ravvisandosi nè sul piano sostanziale nè su quello processuale elementi distintivi tra le ipotesi di separazione consensuale, separazione giudiziale senza addebito e con addebito tali da indurre a differenti soluzioni della questione in esame) viene a determinarsi una sorta di consumazione del titolo (secondo una felice espressione usata in dottrina) da parte di ciascuno dei coniugi. I comportamenti successivi potranno eventualmente rilevare ai fini del mutamento delle condizioni della separazione, cosi’ come saranno valutabili in sede penale e potranno eventualmente fondare la richiesta di inibitoria dell’uso del cognome, ai sensi dell’art. 156-bis c.c.

Quanto all’ipotesi del grave pregiudizio per la prole, che certamente può emergere anche durante la separazione dei genitori, esclusa la sua utilizzabilità ai fini del mutamento del titolo, soccorrono gli specifici strumenti di tutela previsti dagli artt. 155 ult. comma, 330 e 333 c.c.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l’intimata attività difensiva.

 P.Q.M.

 La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Abbandono casa coniugale
Abbandono della casa coniugale

Cass. civ., Sez. 1°, sentenza n..2740 del 5/02/2008 (sull’abbandono della casa coniugale)

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il XX/XX/1999, B.M. chiedeva al Tribunale di *** di pronunciare la separazione giudiziale dal marito, P.M., dichiarandola addebitabile a quest’ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio in data XX/XX/196X.
Comparsi i coniugi davanti al Presidente ed emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, la B. chiedeva altresì che venisse posto a carico del P. un contributo al proprio mantenimento nella misura di L. 1.500.000 mensili.
Costituendosi, quindi, in giudizio, il convenuto contestava le avverse deduzioni ed avanzava domanda di addebito nei riguardi della moglie.
In corso di causa, l’attrice rinunciava all’istanza di addebito, insistendo, peraltro, nella pretesa di contribuzione al mantenimento.
Il Giudice adito, con sentenza del XX/XX/2002, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito proposta dal marito e disponeva che quest’ultimo contribuisse al mantenimento della moglie nella misura di Euro 130,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, ordinando all’INPS di *** di versare direttamente tale somma alla B. dietro prelievo da quanto mensilmente erogato al P. a titolo di pensione.
Avverso la decisione, spiegava appello quest’ultimo, assumendo che la separazione fosse addebitabile alla moglie e che nulla egli dovesse per il mantenimento di lei.

Resisteva nel grado l’appellata, la quale, oltre a chiedere il rigetto delle pretese avversarie, domandava in via incidentale che l’assegno in suo favore venisse aumentato ad Euro 775,00 mensili.

La Corte territoriale di ***, con sentenza del XX/XX/2004, pronunciava la separazione dei coniugi addebitandola alla moglie, dichiarava che nulla era dovuto dal P. in favore della B. a titolo di mantenimento e revocava le relative statuizioni del Tribunale.

Assumeva detto Giudice:

a) che l’allontanamento della moglie stessa dalla casa familiare, avvenuto nel giorno di Natale del XXXX ed oggettivamente provato siccome ampiamente ammesso, costituisse violazione dei doveri coniugali;

b) che, in mancanza di una “giusta causa” (formale) rappresentata dalla proposizione della domanda di separazione, intervenuta soltanto nel XXXX, fosse onere dell’appellata provare le circostanze che l’avevano indotta ad una simile scelta;

c) che tale prova fosse mancata del tutto, non essendo rimasta dimostrata la sussistenza di comportamenti sconvenienti da parte del P.;

d) che neppure risultasse rilevante la mancata reazione di quest’ultimo all’allontanamento della B.;

e) che, del resto, la pregressa esistenza tra i coniugi di una sorta di “separazione in casa” si prestasse ad una opposta lettura e non giustificasse, in mancanza di una evidente e piena rottura, l’allontanamento in questione;

f) che l’assegno di mantenimento non fosse, perciò, dovuto in favore del coniuge cui la separazione risultava addebitabile e che, d’altra parte, non fosse stata formulata domanda in relazione ad un ipotetico assegno alimentare. Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione la B., deducendo due motivi di gravame ai quali resiste con contro-ricorso il P..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 151 c.c., art. 143 c.c., comma 2, e art. 146, commi 1 e 2, nonché insufficienza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo:

a) che la Corte territoriale ha omesso di accertare se la pretesa violazione, da parte sua, del dovere di coabitazione di cui all’art. 143 c.c., comma 2, sia stata la causa determinante della rottura dell’unità coniugale e dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza avere verificato se l’allontanamento dalla residenza familiare non sia stato piuttosto la mera conseguenza di una irreparabile frattura di tale unità, già da tempo verificatasi tra le parti;

b) che, in presenza di elementi diversi, rappresentati vuoi da una situazione di crisi matrimoniale fatta risalire dal marito stesso al XXXX, vuoi dall’allontanamento della moglie da casa nel giorno di Natale del XXXX, seguito da una spontanea dichiarazione resa ai Carabinieri tre giorni dopo, vuoi da una separazione che, di fatto, è durata per oltre due anni senza che ci sia stato alcun richiamo a ritornare, la motivazione della Corte territoriale basata sul solo “fatto oggettivo e pacifico dell’allontanamento” appare del tutto inadeguata ed insufficiente a fondare la pronuncia di addebito a carico della moglie;

c) che l’esame sia del comportamento dei coniugi prima dell’allontanamento (separati in casa fin dal XXXX), sia del lungo periodo di separazione successivo allo stesso, ovvero tanto della prolungata assenza di communio tra gli anzidetti coniugi quanto della mancata reazione del marito per oltre due anni (il quale, con il suo atteggiamento di totale inerzia, anzi di acquiescenza, ha determinato la legittimità dello stato di non-convivenza, ponendo così in essere una separazione di fatto), avrebbe portato alla conclusione che l’allontanamento della B. dalla casa familiare fu una conseguenza della rottura dell’unità matrimoniale, avvenuta quanto meno a partire appunto dal 1996, ma non ne fu certamente la causa.

Il motivo è fondato.

Giova, al riguardo, premettere:

a) che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747);

b) che, a questi fini, l’indagine circa l’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell’altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale (Cass. 14 novembre 2001, n. 14162);

c) che l’abbandono della casa familiare, in particolare, il quale, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca l’impossibilità della convivenza, non concreta una simile violazione quante volte sia stato cagionato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale (Cass. 28 agosto 1996, n. 7920; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10648; Cass. 11 agosto 2000, n. 10682; Cass, 10 giugno 2005, n. 12373; Cass. 20

gennaio 2006, n. 1202).

Tanto premesso, si osserva come la Corte territoriale, sulla base dell’incensurato (di per sè) apprezzamento circa “l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, avvenuto nel giorno di Natale del XXX (ed) oggettivamente provato perché ampiamente ammesso”, abbia, quindi, ritenuto di addebitare la separazione (soltanto) alla B., dopo avere distintamente apprezzato:

a) il fatto che, per concorde ammissione dei coniugi in sede di libero interrogatorio, la moglie “già da alcuni mesi prima del suo allontanamento” stava in una stanza a lei destinata, quasi vi fosse tra i coniugi una sorta di “separazione in casa”, enunciando, però, al riguardo, la possibilità di “leggere” questa circostanza in due modi opposti (o, come sostenuto dalla moglie, quale segno di una convivenza fin da allora divenuta insopportabile, e psicologicamente conclusa, a causa di un comportamento scorretto e insultante del marito, oppure, come sostenuto da quest’ultimo, quale ulteriore gesto trasgressivo da parte della moglie, che, avendo un amante, rifiutava rapporti con il coniuge) e l’impossibilità che anche una sorta di “separazione in casa”, fino a quando non vi sia una evidente e piena “rottura”, (giustifichi)…un allontanamento, perché si deve presumere, da parte di coniugi responsabili, l’impegno a superare dissapori temporanei, o disagi soggettivi contingenti che si verifichino nel corso di una convivenza;

b) il fatto che il P. “non reagì” a detto allontanamento, giudicando, tuttavia, quest’ultima circostanza come “non…rilevante, perché l’eventuale acquiescenza ad un allontanamento già posto in essere non significa nè che quel gesto, così significativo, fosse previsto, né tanto meno che fosse implicitamente, e preventivamente, accettato…senza contare che il comportamento passivo del marito avrebbe potuto significare un’attesa (nella speranza di un ripensamento da parte della moglie) di una riconciliazione”.

In tal modo, però, la Corte territoriale è incorsa nel denunciato vizio di insufficiente motivazione, là dove, separatamente considerando i due elementi di fatto sopra riportati, i quali pure interferiscono reciprocamente nel duplice senso che l’uno (relativo alla “separazione in casa” esistente tra i coniugi “già da alcuni mesi prima dell’allontanamento” della moglie) trova riscontro nell’altro (relativo alla mancata “reazione” del marito al suindicato allontanamento) e che quest’ultimo getta ulteriore luce sul precedente, ha trascurato di mettere in rapporto gli elementi dianzi specificati, così da valutare, attraverso un loro apprezzamento “complessivo”, se l’intollerabilità della convivenza fosse stata determinata dall’allontanamento della B. dalla casa coniugale o se non piuttosto potesse dirsi raggiunta la prova che la menzionata intollerabilità si era già determinata e che un simile allontanamento, quindi, più che “causa”, risultava essere stato “effetto” di detta intollerabilità, finendo, in buona sostanza, per omettere lo stesso esame circa l’incidenza causale dell’abbandono in oggetto sulla crisi matrimoniale e, segnatamente, circa la sussistenza di una situazione, accettata dal marito, di deterioramento dei legami coniugali di per sè incompatibile con la protrazione della convivenza, ovvero tale da non rendere esigibile la pretesa della coabitazione.

Pertanto, il motivo merita accoglimento, onde, restando assorbito il secondo, relativo ad un profilo di censura dipendente (riguardando il mancato riconoscimento dell’assegno alimentare) da quello che ha formato oggetto del primo motivo e, quindi, legato all’esito che la questione ad esso sottesa avrà nel futuro giudizio di rinvio, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di *** in diversa composizione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di *** in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008

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