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Assegno di mantenimento figli maggiorenni: sentenze di Cassazione.

Assegno di mantenimento figli

Assegno di mantenimento figli maggiorenni

Assegno di mantenimento figli maggiorennirassegna di sentenze della Corte di Cassazione a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”. 

Assegno di mantenimento figli
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Corte Suprema di Cassazione – Civile

Sezione I

Sentenza n. 1761/2008 (su assegno di mantenimento figli maggiorenni)

 1. – Il Tribunale di Napoli, con decreto del 17 ottobre 2002, in accoglimento del ricorso di T.L., già obbligato, in forza di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata il 26 marzo 1994, alla corresponsione dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge S.P. e di mantenimento del proprio figlio G, maggiorenne ma non economicamente sufficiente, rispettivamente nella misura di L. 200.000 e di L. 450.000, esonerò il T. dall’obbligo di corrispondere l’assegno in favore del figlio, mentre rigettò la domanda riconvenzionale della S. e del figlio diretta ad ottenere un aumento dell’assegno divorzile e di quello di mantenimento.

2. – Contro detto decreto proposero reclamo sia la S. che T.G.: la prima chiedendo la modifica in melius dell’importo dell’assegno divorzile; il secondo instando, in via principale, per l’affermazione dell’obbligo di T.L. di continuare al suo mantenimento e, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo del padre di corrispondergli gli alimenti ex art. 433 c.c., nella misura di Euro 464,81 o di altra ritenuta equa.

3. – La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato il 1 aprile 2003, in parziale accoglimento del reclamo, ha elevato l’importo dell’assegno divorzile in favore della S. da L. 200.000 ad Euro 206,58 mensili, oltre agli adeguamenti ISTAT nel frattempo intervenuti a far tempo dalla domanda proposta dalla S.; ha confermato nel resto il decreto impugnato e ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.

3.1. – Circa la revisione dell’assegno di divorzio, la Corte partenopea – premesso che la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e succ. modif., non esaurisce il concetto di giustificati motivi con il solo mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, bensì ha esclusivo riguardo alla sopravvenienza di nuove circostanze che siano tali da mutare l’assetto degli interessi fissato dalla sentenza di divorzio (come, da esempio, l’accertato aumento del costo della vita che renda irrisorio l’assegno liquidato) – ha rilevato che T.L. aveva percepito l’indennità di fine rapporto senza nulla corrispondere all’ex coniuge e che il medesimo viveva nella ex casa coniugale senza aver mai corrisposto il canone per il godimento della metà dell’appartamento in proprietà della S..

La Corte d’appello non ha ritenuto fondata l’obiezione che quest’ultima ben avrebbe potuto esercitare i suoi diritti in via autonoma anziché richiedere un aumento dell’assegno di divorzio. La percezione dell’indennità di fine rapporto ed il godimento di un immobile di proprietà parzialmente altrui costituiscono infatti – hanno precisato i giudici del reclamo – motivi sopravvenuti che giustificano la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento, in misura peraltro limitata al doppio di quanto liquidato dal Tribunale in sede di divorzio (L. 200.000 mensili, la cui modestia “è già di per sè motivo di adeguamento in relazione agli oggettivi mutamenti del costo della vita anche tenuto conto delle variazioni degli stessi indici ISTAT”), anche perchè la S. non aveva dato dimostrazione dei cespiti da cui traeva i mezzi di sussistenza.

Quanto alla cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio G., la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti le considerazioni svolte dalla difesa del reclamante sulle difficoltà di G., in ragione delle sue condizioni psicologiche, aggravate dal suo stato di ex tossicodipendente, a ricercare e a mantenere uno stabile lavoro. E tanto perchè – si osserva – costui, non solo ha ormai raggiunto l’età di quasi ? anni e non svolge da molto tempo alcuna attività di studio, ma ha anche già intrapreso un’attività lavorativa dipendente (guardia giurata, ma solo per alcuni mesi) ed imprenditoriale (attività di edicolante in proprio), anch’essa dimessa dopo circa un anno, dimostrando in tal guisa di essere in grado di sapersi rendere economicamente autosufficiente.

Secondo la Corte territoriale, sarebbe pertanto venuto meno qualsiasi obbligo di mantenimento a carico dei genitori, non potendosi ritenere che il reclamante senza sua colpa non sia in grado di procurarsi i mezzi per il suo sostentamento. Se poi tale incapacità dipenda da difficoltà caratteriali o dall’uso di sostanze stupefacenti, sì da versare in stato di impossibilità assoluta (peraltro non dimostrata e smentita dalle stesse occasioni di lavoro in precedenza menzionate), solo in questo caso – hanno concluso i giudici del reclamo – egli potrebbe richiedere la prestazione alimentare ex art. 433 c.c..

Ma tale domanda è stata ritenuta inammissibile “in considerazione non solo della sua novità, ma anche della diversità dei presupposti tra assegno di mantenimento ed alimenti”.

4. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello T.L., con atto notificato l’11 maggio 2004, ha interposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, S.P. e T.G., i quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9), T.L. si duole che, in accoglimento della domanda riconvenzionale della S., il giudice del reclamo abbia aumentato la misura dell’assegno di divorzio da corrispondere all’ex moglie. Secondo il ricorrente, a giustificare la revisione dell’assegno di divorzio non è di per sè sufficiente una modificazione delle condizioni economiche di uno degli ex coniugi, ma occorre anche che tale modificazione sia idonea ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno, in aderenza alla correlativa funzione assistenziale. Ora, nel giudizio di divorzio era stato accertato – a giustificazione dell’assegno stabilito nell’importo di L. 200.000 mensili a favore della moglie – che la S. era comproprietaria con il marito dell’immobile già destinato ad abitazione familiare ed esclusiva proprietaria di un appartamento donatole dalla madre; che il T. aveva percepito (nel 1990) un reddito di L. 37.740.000, mentre la S. svolgeva, ma senza sufficiente stabilità, un’attività lavorativa presso un magazzino di materiali per l’edilizia gestito dal fratello. Rispetto a tali condizioni, analiticamente valutate nella sentenza di divorzio, nessun mutamento deduceva e provava la S.. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda, sul presupposto che la percezione dell’indennità di fine rapporto ed il godimento dell’immobile comune costituissero giustificati motivi sopravvenuti.

Ad avviso del ricorrente, non si sarebbe verificata la sopravvenienza di fatti idonei ad immutare la situazione preesistente di equilibrio tra le parti realizzata dalla sentenza di divorzio, non essendosi modificata in melius la condizione economica del T. nè determinato un nuovo stato di bisogno della S.. Miglioramenti sopravvenuti delle condizioni economiche dell’obbligato non sarebbero nè la percezione dell’indennità di fine rapporto nè il godimento gratuito della casa comune. Dell’indennità spetta infatti alla S. il 40% e la casa comune era già stata assegnata al T. con la separazione, sicchè non costituisce un fatto sopravvenuto.

1.2. – Con il secondo motivo, il medesimo ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi che la Corte d’appello abbia illegittimamente statuito in ordine alle spese processuali dei giudizi.

2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, ed omessa o perplessa motivazione su punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), ci si duole che la Corte d’appello abbia limitato l’aumento dell’assegno al doppio di quello stabilito nel 1994 in sede di divorzio. Tale statuizione non rispetterebbe la ratio della norma, poiché l’aumento riconosciuto non è proporzionale all’aumento del costo della vita intervenuto nei dieci anni successivi al divorzio. Vi sarebbe un obiettivo contrasto logico tra il ragionamento svolto dalla Corte e le conclusioni cui essa giunge, perchè prima riconosce la necessità di un adeguamento dell’assegno di divorzio già per il solo fatto che sia aumentato il costo della vita, poi conferma tale necessità anche per i vantaggi conseguiti dal T. ed in conclusione si limita a portare l’assegno ad Euro 206,58 mensili. Non sarebbe ragionevole penalizzare la S. per la mancata esibizione della denuncia dei redditi, quando tale trascuratezza era tutto sommato comprensibile dato il contesto sociale nel quale ella vive e le sue difficoltà economiche. Del resto, l’adempimento fiscale doveva esser fatto soltanto per il 50% della casa comune, essendo l’appartamento donatole dalla madre adibito ad abitazione primaria. Il reclamo avrebbe dovuto essere accolto integralmente, con l’aumento dell’assegno ad Euro 413,16, oltre ISTAT. 2.2. – Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 6 e 9, dell’art. 30 Cost., e degli artt. 147, 148 c.c., e art. 155 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) lamenta che la Corte territoriale abbia esonerato T.L. da qualunque obbligo di contribuzione nei confronti del figlio G., non avendo considerato che questi, pur da tempo maggiorenne, è persona non ancora in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in ragione delle sue condizioni psicologiche, aggravate dallo stato di ex tossicodipendente. Tanto sarebbe dimostrato dal fatto che G., pur essendo – con enorme sforzo della madre e dei di lei familiari – riuscito a reperire alcune occupazioni, non ha potuto mantenerle ed è tutt’ora a carico della madre e con essa convivente.

2.3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 433 c.c., e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce che la richiesta di alimenti costituisce un minus necessariamente ricompreso in quello di mantenimento. Essa, pertanto, non costituisce domanda nuova – come erroneamente ha ritenuto la Corte – quando in primo grado sia stato domandato l’assegno di mantenimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 433 c.c., in quanto la Corte d’appello, pur avendo sostanzialmente riconosciuto sussistente l’incapacità del figlio G. di rendersi indipendente economicamente, dovuta a difficoltà caratteriali ed all’uso di sostanze stupefacenti, avrebbe poi erroneamente ritenuto che questa incapacità non costituisce valido presupposto per fondare il diritto agli alimenti.

2.4. – L’ultimo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Giudice del reclamo avrebbe compensato le spese, in luogo di porle a carico esclusivo del ricorrente.

3. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni relative allo stesso decreto.

4. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai contro-ricorrenti sul rilievo che il decreto impugnato sarebbe revocabile e modificabile in ogni momento, è infondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 1^, 6 novembre 2006, n. 23673), infatti, il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 c.p.c., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

5. – Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale – i quali possono essere esaminati congiuntamente, essendo riferiti entrambi, sia pure mirando ad esiti opposti, allo stesso capo della decisione impugnata – sono inammissibili.

Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, – postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (Casa., Sez. 1^, 2 maggio 2007, n. 10133).

Nella specie, la Corte di merito ha accertato il concomitante sopravvenire di due motivi giustificanti la revisione, nella direzione dell’aumento dell’importo dell’assegno post-matrimoniale da L. 200.000 mensili (fissate nel 1994) ad Euro 206,58 mensili (pari alle vecchie L. 400.000), somma ritenuta idonea a consentire all’ex coniuge un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: (a) la perdita del potere di acquisto dell’assegno così come originariamente stabilito, tenuto conto degli oggettivi mutamenti del costo della vita e delle variazioni ISTAT, tanto più evidenti al cospetto di un assegno stabilito in misura modesta; (b) il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato a corrisponderlo, in ragione sia della percezione, successivamente al divorzio, dell’intero importo dell’indennità di fine rapporto, senza nulla corrispondere all’altro coniuge, sia del persistere del pieno e gratuito godimento di un immobile (l’abitazione familiare) di cui la beneficiaria dell’assegno è comproprietaria.

Nel pervenire ad un aumento dell’importo dell’assegno post-matrimoniale, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, giudicando, con logico e motivato apprezzamento, che tanto l’insufficienza dell’importo goduto a causa dell’aumento del costo della vita nel corso del decennio quanto il miglioramento delle condizioni patrimoniali dell’obbligato (sotto forma di percezione dell’intero trattamento di fine rapporto e di continuata utilizzazione gratuita di un immobile di proprietà indivisa) sono fattori idonei ad alterare l’assetto dato ai rapporti economici tra le parti al momento della precedente pronuncia di attribuzione dell’assegno.

Deve, al riguardo, ulteriormente premettersi che (nella disciplina, applicabile ratione temporis, anteriore a quella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) il decreto con il quale la Corte d’appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell’assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., solo per violazione di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura allorché quest’ultima sia materialmente omessa (cioè quando si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa) (Cass., Sez. 1^, 13 febbraio 2006, n. 3018; Cass., Sez. 1^, 4 settembre 2004, n. 17895).

Nella specie, al di là della indicazione contenuta nella rubrica, con il motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale – là dove si censura, da parte di T.L., che la Corte territoriale avrebbe considerato mutamenti delle condizioni patrimoniali delle parti che tali non sono e, per converso, da parte di S.P., che l’aumento della misura dell’assegno riconosciuto dal giudice del reclamo sarebbe insufficiente e non terrebbe conto delle maggiori necessità di vita della ex moglie e delle sue precarie condizioni socio – economiche – non si contesta in realtà alcuna violazione di legge, né una radicale carenza di motivazione ad essa riconducibile, inammissibilmente incingendosi, invece, nel merito delle valutazioni effettuate dalla Corte d’appello. Ed infatti, entrambi i ricorrenti si limitano a svolgere critiche sugli apprezzamenti di fatto espressi dalla predetta autorità giurisdizionale circa la consistenza delle rispettive situazioni economiche, sollecitandone sostanzialmente il riesame, non consentito in sede di legittimità.

Inoltre, il T. – il quale pure contesta che la percezione dell’ intero importo dell’ indennità di fine rapporto ed il permanere del godimento a titolo gratuito dell’immobile in comproprietà già adibito a casa familiare costituiscano indici di un sopravvenuto miglioramento della condizione economica dell’obbligato – non muove alcuna censura al fatto che la Corte d’appello ha considerato altresì, onde giustificare l’aumento dell’assegno di divorzio da L. 200.000 ad Euro 206,58 mensili, l’incidenza dell’aumento del costo della vita nel decennio sulla situazione economica della beneficiarla.

A sua volta, la ricorrente in via incidentale, nel dedurre che la Corte d’appello avrebbe erroneamente penalizzato la S. per la mancata esibizione della denuncia dei redditi, non tiene conto che i giudici del reclamo, con congrua ed adeguata motivazione, hanno escluso che l’ex moglie avesse dimostrato di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla diminuzione del potere d’acquisto dell’assegno di divorzio.

6. – Sfugge alle censure del ricorrente incidentale la statuizione che conferma l’esonero del padre dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio G.

Escludendo il permanere dell’obbligo di mantenimento in favore del figlio trentatreenne, che più non svolge da molto tempo alcuna attività di studio e che ha già iniziato a lavorare, sia come dipendente (guardia giurata, ma solo per alcuni mesi) sia come imprenditore (attività di edicolante in proprio, anch’essa dimessa dopo circa un anno), la Corte d’appello si è attenuta al principio – che va qui confermato – secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento e -conomico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2005, n. 26259</a>; Cass., Sez. 2^, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 1997, n. 7195).

E’ pertanto infondato il secondo motivo del ricorso incidentale.

7. – Fondato è, invece, il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura che la Corte d’appello abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda di alimenti avanzata dal reclamante T.G.. Nel procedimento di revisione delle condizioni dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, promosso dal genitore divorziato per ottenere l’esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del figlio costituisce un minus necessariamente ricompreso in quella, dal medesimo avanzata in via riconvenzionale, di aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento. Pertanto, non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo, quella di alimenti, quando in primo grado, da parte del figlio convenuto nel giudizio di revisione, sia stato chiesto di non escludere, ma anzi di innalzare l’importo dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass., Sez. 1^, 16 giugno 1997, n. 5381; Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1996, n. 5677; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 1994, n. 2128). La Corte d’appello, invece, ha ritenuto inammissibile la domanda di alimenti: per un verso giudicandola, erroneamente, domanda nuova, e come tale preclusa in sede di gravame; per l’altro facendo leva sulla diversità di presupposti tra assegno di mantenimento e alimenti, ma senza considerare che il reclamante aveva addotto, a sostegno della richiesta in via subordinata, proprio il sopravvenire (per effetto della perdita dell’assegno di mantenimento) di uno stato di bisogno e l’accampata impossibilità di provvedere al proprio mantenimento per gravi difficoltà caratteriali e seri problemi psicologici (con conseguenti ricadute sulla capacità di reperire e di mantenere stabili occupazioni) dovuti all’essere stato dedito, in passato, all’uso di sostanze stupefacenti.

8. – La Corte del rinvio, cui la causa dovrà essere rinviata per effetto dell’accoglimento, in parte qua, del ricorso incidentale, dovrà pertanto procedere ad un esame nel merito della domanda di alimenti, verificando se ne sussistano, in fatto, i presupposti giustificativi, in particolare lo stato di bisogno del figlio e il non essere il medesimo in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Restano, di conseguenza, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto del ricorso incidentale, concernenti la regolazione delle spese in sede di merito.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti il secondo motivo del principale ed il quarto dell’incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Assegno di mantenimento figli maggiorenni
Assegno di mantenimento figli maggiorenni
Corte di Cassazione
 
Sez. Prima Civ.

Sentenza 22.11.2010, n. 23590 (su assegno di mantenimento figli maggiorenni)

Svolgimento del processo
In data 17 luglio 2003 il signor L.S. chiese al Tribunale di Siena di modificare le condizioni della separazione personale dalla moglie, signora R.A.M., omologata con decreto 9 settembre 1999, e l’autorizzazione a ritirare la differenza tra la somma di L. 400.000.000, da lui vincolata – secondo gli accordi di separazione – in una polizza denominata Ticino Vita, a garanzia del pagamento degli assegni, e l’ammontare degli arretrati dovuti per assegni di mantenimento non pagati.

Allegò la diminuzione dei suoi redditi in conseguenza della cessazione della sua attività di fantino, il miglioramento della situazione patrimoniale della moglie e la raggiunta indipendenza economica del figlio A., che aveva raggiunto la maggiore età da due anni. La signora R., costituitasi, resistette alla domanda.

Accogliendo il gravame del signor L., il Tribunale di Siena, con decreto in data 31 marzo 2004, ridusse l’assegno mensile di separazione dovuto alla moglie signora R., e a ciascuno dei figli, e autorizzò nei limiti di Euro 94.139,06, pari agli arretrati non corrisposti, lo svincolo della polizza da lui costituita in conformità degli accordi di separazione, con pagamento diretto della somma alla moglie.

Decidendo sul reclamo proposto in via principale dallo stesso L., e in via incidentale dalla signora R., la Corte d’appello di Firenze, con decreto 7 febbraio 2006, ridusse ulteriormente l’assegno per il mantenimento della moglie, dispose la cessazione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiore A. e autorizzò lo svincolo della polizza per l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Secondo la Corte, che al riguardo si basò su una consulenza tecnica assunta in corso di causa, la situazione economica del L. era divenuta meno florida, ed egli era divenuto padre di un’altra figlia avuta dalla sua nuova compagna.

Per la cassazione di questo decreto, la signora R. ricorre con atto notificato il 7 aprile 2006 per cinque motivi.

Il signor L. resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello autorizzato un parziale svincolo di Euro 50.000,00 a sconto del suo credito nei confronti del marito separato, da imputare al mutuo e agli accessori di esso, sebbene non vi fosse alcuna specifica richiesta di rimborso della somma da lei mutuata alla locanda del marito, per la quale pendeva un separato ed autonomo giudizio davanti al Tribunale di Siena. La ricorrente sostiene di essersi opposta, nel procedimento per reclamo all’eventuale ed ipotetico svincolo delle somme oggetto di polizza con riferimento all’obbligazione derivante dal mutuo, autonoma rispetto a quella alimentare, tenuto conto del vincolo di destinazione gravante sulle somme.

Il motivo è fondato. Dagli atti del processo, che questa corte è abilitata ad esaminare direttamente in ragione della natura processuale del mezzo d’impugnazione, risulta che con il reclamo alla corte d’appello il signor L. aveva chiesto di essere autorizzato a svincolare la somma giacente presso una banca, in forza di una polizza stipulata a garanzia dei crediti della moglie separata, al fine di far fronte ai suoi debiti nei confronti della stessa moglie; mentre nessuna domanda era stata proposta, sul punto, dalla signora R.

Disponendo che la signora R. potesse svincolare direttamente presso la banca la somma di Euro 50.000,00, imputandola innanzi tutto alla restituzione di un mutuo, e solo per il resto agli assegni di mantenimento maturati, la corte ha pronunciato su una domanda che, negli stessi termini, non era stata proposta da alcuna delle parti. Essa, infatti, non era stata proposta dal reclamante, che aveva chiesto piuttosto di essere autorizzato a svincolare lui stesso la somma in questione, sebbene oggi non si dolga della statuizione adottata e censurata con il mezzo in esame. Ma la domanda non era stata proposta neppure dalla beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale, e non poteva pertanto essere disposta d’ufficio dal giudice del reclamo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., del decreto nella parte in cui autorizza lo svincolo della polizza per la somma di Euro 50.000,00 direttamente a favore della signora R., perchè relativa ad un’azione che non era stata esercitata, restando in tal modo assorbiti i motivi secondo e terzo, vertenti sul medesimo punto.

Con il quarto motivo si censura l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento, e l’illegittima statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente il quale, essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contrato di lavoro a tempo determinato, non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Il mezzo è inammissibile nella parte concernente la motivazione della riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, traducendosi in una sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

Lo stesso mezzo è poi infondato nella parte concernente la statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, essendosi il giudice di merito uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa corte, per cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Inammissibile è il quinto motivo, con il quale la pretesa violazione delle norme sul mantenimento del coniuge separato e del figlio è argomentata dal fatto che le domande della controparte sarebbero sprovviste di prova, trattandosi di una questione di merito estranea al presente giudizio.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi per il ricorso incidentale, con il quale il L. denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., e il vizio di motivazione nella statuizione che conferma l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento per la moglie separata, e in quella che respinge la richiesta di svincolo integrale della polizza, perchè, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la sua condizione economica sarebbe deteriore rispetto a quella della moglie. Anche in tal caso, infatti, è prospettata una tipica questione di merito.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il terzo e rigetta gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Depositata in Cancelleria il 22.11.2010

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