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Cimici microspie: lecito mettere cimici-microspie nell’auto altrui.

Cimici

Microspie

Cimici per spiare

Cimici microspie: lecito mettere cimici-microspie nell’auto altrui che, per la giurisprudenza italiana, non è “luogo di vita privata” (Cassazione 28251/2009).

Rassegna di sentenze a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”, per “spiare” legalmente.

Cimici per spiare
Cimici per spiare

 

Suprema Corte di cassazione
 
SEZIONE V PENALE

Sentenza 6 marzo – 9 luglio 2009, n. 28251

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di P. A., vicequestore, e D. G., imprenditore Wind, per violazione degli articoli 615 bis o 617 bis c.p., nonché per la violazione degli articoli 314 e 323 c.p. per il solo P.
 
I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di M. E. T., con la quale il P. aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrottasi per volontà di lei, installando nell’auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare, con suoneria disattivata, su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell’auto.
 
Il GIP presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di cui all’articolo 615 bis o 617 bis c.p., riteneva insufficienti gli indizi in relazione all’articolo 314 c.p., mentre in relazione all’abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall’ufficio del vicequestore P..
 
Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della libertà di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.
 
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza deduceva, con riferimento agli articoli 615 e 617 bis c.p., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui alla lettera b) dell’articolo 606 c.p.p. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lettera e) c.p.p..
 
Le questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte possono così sintetizzarsi:
a) se l’automobile, con riferimento al reato di cui all’articolo 615 bis c.p. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell’articolo 614 c.p., norma espressamente richiamata dall’articolo 615 bis c.p.;
b) se il divieto di cui all’articolo 617 bis c.p. concerna o meno gli strumenti di comunicazione;
c) se la espressione altre forme di trasmissione a distanza di suoni, di cui all’articolo 623 bis c.p., sia riferita all’oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.
 
I motivi di ricorso non sono fondati.
Le norme in discussione – 615 bis c.p. e 617 bis c.p. – tutelano la riservatezza, o meglio la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto all’ambiente e agli strumenti di comunicazione.
La disposizione dell’articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’articolo 614 c.p., e cioè l’abitazione e la privata dimora.
 
Orbene l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora (vedi da ultimo n. 4125/07 – 235601, n. 13/05 – 230533 e Cass., Sez. V penale, 30 gennaio – 18 marzo 2008, n. 12042).
 
Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 26795 del 2006, che, con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, appare di carattere generale, ha osservato che non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.
 
Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie. Tali disposizioni concernono, infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso che l’articolo 617 bis ha ad oggetto le attività volte ad intercettare o impedire  comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dell’ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nell’articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti (vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2008 n. 12042, anche la n. 4264 del 2006).
Insomma i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l’uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentono di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati.

Non ricorrono i presupposti indicati dall’articolo 618 c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettate alle Sezioni Unite Penali, come richiesto dal Pubblico Ministero di udienza.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.

Microspie
Microspie

Cassazione penale 12042/2008

…omissis…

Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.

2. Il ricorso è infondato.

L’unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass. Sez. V. n. 4264/05 – rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni.

In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all’«ambiente» o agli «strumenti di comunicazione».

Agli «strumenti di comunicazione» si rapportano il titolo dell’articolo 617 CP «Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti.Gli articoli 617 ss, introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all’epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l’art. 623 bis estende le disposizioni a «qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati».

In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 – 623 CP è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza.

Invece la riservatezza di «notizie» ed «immagini» che si rapporta all’«ambiente» è tutelata nell’articolo 615 bis, introdotto dall’art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo «interferenze illecite nella vita privata».La disposizione di questo articolo fa riferimento ai solo luoghi indicati nell’art. 614 CP, e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l’autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 – CED 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d’intercettazioni tra presenti che, concernendo l’utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, CAss. n. 1831/98, n. 4561/99 – 2143036, n. 4979/00 – 216749, n. 3363/01 – 218042, n. 1281/03 – 223682, n. 8009/03 – 223960, n. 16965/03 – 224240, n. 2845/04 – 228420, n. 26010/04 – 229974, n. 43426/04 – 23096, n. 2613/05 – 230533, n. 4125/07 – 235601).

Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L: 675/96 – Dl lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei «dati personali» , che all’evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato.

E’ quanto interesse. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.La sentenza risulta dunque incensurabile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Roma, 30.1.2008

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