Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private in tutta Italia.
Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private in tutta Italia.

Assegno di mantenimento: sentenze di Cassazione sull’assegno divorzile

Assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento coniuge

Assegno divorzile

Assegno di mantenimento: sentenze della Cassazione sull’assegno di mantenimento coniuge (assegno divorzile). Non dovuto in caso di nuova convivenza.

Rassegna di sentenze della Corte di Cassazione a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”. 

Assegno di mantenimento
Assegno di mantenimento

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 8 novembre 2007 – 14 gennaio 2008, n. 593 (su assegno divorzile)

(Presidente Luccioli – Relatore Bonomo)

Quanto ai criteri da seguire per la determinazione in concreto dell’assegno divorzile, osserva il Collegio che l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso dal matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno; e che, nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 comma 6 (nel testo modificato dalla legge n. 74 del 1987) – e cioè delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio – i quali criteri, quindi, agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurata dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 19 marzo 2003 n. 4040).

Inoltre, l’esercizio del potere officioso di disporre, tramite la polizia tributaria, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche (Cass. 28 aprile 2006 n. 9861, 17 maggio 2005 n. 10344).

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ.

Sentenza del 26.10.2011, n. 22337

Con ricorso del 20.9.2001 M.G.D.N. adiva il Tribunale di Napoli affinché pronunciasse la separazione personale dal marito V.D.A. con addebito di responsabilità a suo carico, domanda analoga proponeva quest’ultimo con ricorso che veniva riunito al precedente.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi determinando in € 270 l’assegno mensilmente dovuto dal De A. alla moglie e, quindi, con successiva decisione emessa in via definitiva, addebitava al marito la causa della separazione.
La sentenza, impugnata da entrambe le parti (dalla D.N. in via principale e dal De.A. in via incidentale ), veniva confermata dalla Corte di appello che in particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame, riteneva provata la riconducibilità della crisi irreversibile del matrimonio al comportamento del De A. e, con riferimento alle statuizioni di contenuto patrimoniale, riteneva che le stesse dovessero essere confermate essenzialmente per le seguenti ragioni: a) l’avvenuto accollo da parte del De A. dell’onere di conduzione della casa coniugale; b) la contribuzione esclusiva per il mantenimento dei figli; c) la convivenza della D.N. con L. R., collega di lavoro (professore di scuola ), ma beneficiario di un reddito superiore per effetto di parallela attività professionale.
Avverso decisione la D. N. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il De A. con contro-ricorso poi ulteriormente illustrato da memoria, con i quali rispettivamente denunciava:
1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 184, 184 bis c.p.c. e vizio di motivazione, in ragione della tardiva produzione dei documenti (deposizioni di testi escussi nel procedimento per separazione personale fra i coniugi R. – De C. e sentenza del Tribunale di Napoli n. 04/9129 emessa all’esito del relativo giudizio), avvenuta all’udienza del 24.6.2004, mentre il termine concesso a tal fine era stato fissato per la data del 15.1.2003;
2) violazione degli artt. 156 c.c., 5 l. 70/898, 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, per la rilevanza attribuita alla convivenza della D.N. con il. R. nel giudizio relativo alla comparazione fra le posizioni economiche degli ex coniugi.
Tale rilevanza sarebbe stata tuttavia riconosciuta a torto, e ciò anche in considerazione dell’assenza di prova circa il reddito goduto dal R., che sarebbe stato per di più gravato dall’onere di corresponsione degli assegni di mantenimento in favore di moglie e figlie;
3 ) nullità del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., atteso che il De A., nel contestare la fondatezza della pretesa all’assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, non aveva in alcun modo dedotto, quale profilo rilevante al riguardo, la stabile convivenza di essa ricorrente con il R.

 Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, occorre innanzitutto rilevare l’inadeguatezza del prescritto quesito di diritto (la sentenza risale al settembre 2007).
Ed infatti la stabile convivenza della D.N. con il R. era stata ricavata dalla Corte di appello dalla testimonianza del teste De C., da quella del teste De F., dal riepilogo della situazione contabile del condominio in via (…) (nel quale la spesa relativa ad un appartamento e attribuita dall’amministratore dello stabile a ” De A. V./ D. N. G. co.R.”) dalla sentenza di separazione del R.; con il quesito di diritto, viceversa, la D. N. ha richiesto se poteva trovare ingresso nel giudizio tra gli ex coniugi D.N. – D.A. la sentenza emessa nel processo instaurato tra D.C.B. e L.R., nonché la deposizione del teste D. F.
Restano esclusi dal quesito di diritto il riferimento alla testimonianza del teste D.C. ed al prospetto contabile sopra richiamato (elementi sui quali pure la Corte d’appello, come detto, ha formato il proprio convincimento in ordine alla convivenza della D.N. con R.) e ciò è dunque sufficiente per affermarne l’incompletezza.
Nel merito comunque, e per di più, la censura sarebbe priva di pregio alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (c. 10/21561, c. 10/14766, c. 10/11346, c. 07/12792, c. 07/5323), trattandosi di documentazione formatasi dopo la scadenza del termine fissato a tal fine dal giudice istruttore.
In ordine al secondo motivo, va poi rilevato che la statuizione censurata (attinente al mancato accertamento del divario economico esistente fra D. A. e D.N. ) è riconducibile a valutazione di merito. In particolare la Corte territoriale ha formulato tale valutazione in considerazione del fatto che le condizioni economiche ed affettive (queste ultime con evidente riferimento alla sua relazione con il R) della D.N., unitamente ai risparmi di spesa di cui ella aveva beneficiato per effetto degli oneri economici assunti dal D.A. per il mantenimento dei figli, non avrebbero consentito il riconoscimento dall’assegno di mantenimento in suo favore, ed ha espresso dunque il proprio convincimento sulla base di argomentazioni sufficientemente motivate ed immuni da vizi logici, insindacabili pertanto in questa sede di legittimità.
Né a diverse conclusioni può indurre (secondo quanto sostenuto dalla ricorrente) la circostanza che la Corte di Appello non avrebbe avuto conoscenza del reddito del R., sicché non sarebbe stata in grado di affermarne la consistenza.
Al riguardo va infatti precisato che la Corte territoriale non ha espresso giudizi circa l’entità del detto reddito ma, più semplicemente, si è limitata a rilevare che, stante l’accertata convivenza della D.N. con il R. e la duplicità di redditi da quest’ultimo goduto (uno fisso, quale insegnante, ed uno da attività professionale), nonché tenuto conto dei risparmi di cui la D.N. avrebbe beneficiato per l’acquisita possibilità di utilizzare lo stipendio a proprio esclusivo vantaggio, si sarebbe determinata una sostanziale coincidenza della situazione economica della ricorrente, quale goduta durante e dopo il matrimonio.
Anche sotto tale profilo, dunque, il giudizio di merito espresso sul punto dalla Corte territoriale appare correttamente motivato, e non suscettibile di sindacato nell’ambito di un giudizio di legittimità.
Resta infine il terzo motivo, in relazione al quale va chiarito che la questione relativa alla convivenza con altra persona di un coniuge separato, che sia istante per la condanna dell’ex coniuge alla corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, non rientra nel campo delle eccezioni in senso proprio, ma costituisce uno degli argomenti di cui il giudice, sulla base dei dati correttamente acquisiti nel corso dell’istruttoria, deve tener conto per decidere sul punto sottoposto al suo esame, consistente nell’esistenza o meno del diritto al riconoscimento del detto assegno.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 26.10.2011

Sito e posizionamento su Internet a cura di SitoPrimaPagina – sitoprimapagina@gmail.com – N° verde 800070333

Ti fa trovare ai primissimi posti sul web da chi, non conoscendo il tuo nome, sceglie di chi servirsi nel tuo settore!

Rende molto, costa poco e paghi dopo! 

Prendi ad esempio questa pagina intitolata “Assegno di mantenimento”, che viene vista da chi cerca su Google “assegno di mantenimento“, “assegno divorzile“, “assegno di mantenimento coniuge“.

Siti collegati ad A-Z detectiveInvestigazioni professionaliAgenzie investigative OK, Agenzia investigativa PD, Avvocati-Studio legale.

Focus di questa pagina: “assegno di mantenimento“, “assegno divorzile“, “assegno di mantenimento coniuge“.