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Assegnazione casa coniugale: sentenze su separazione casa familiare.

 Assegnazione casa coniugale

Separazione casa familiare

Assegnazione casa coniugale: sentenze su separazione e casa familiare. L’assegnazione può permanere se vi sono figli minori, anche dopo un nuovo matrimonio. 
Rassegna di sentenze a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”. 
CODICE CIVILE
Art. 155-quater (Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54)

Assegnazione casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Assegnazione casa coniugale
Assegnazione casa coniugale
Corte Costituzionale

Sentenza 30 luglio 2008, n. 308 8 (su assegnazione casa familiare)

SENTENZA

– nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), e dell’art. 4 della stessa legge promossi con ordinanze del 22 febbraio 2007 dalla Corte d’appello di Bologna, dell’11 gennaio 2007 dal Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2007 dal Tribunale di Ragusa e del 9 giugno 2007 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 569, 573, 787 e 818 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2007 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2008.

– udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte d’appello di Bologna – nel corso del giudizio originato dal gravame proposto da A.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e C. C., aveva affidato il figlio minore alla madre, assegnandole la casa familiare, ed aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio, avendo rilevato che era emerso, già nel giudizio di primo grado, che l’appellata aveva intrapreso una convivenza, avente carattere di stabilità, con il suo nuovo partner – con ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n. 569 del 2007), ha sollevato, in riferimento all’art. 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui prevede la revoca, con carattere di automatismo, dell’assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario, precludendo qualunque valutazione dell’interesse del minore.

Il Collegio rimettente richiama, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, che, osserva, ha costantemente sottolineato come la predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, realizzabile mediante l’assegnazione della casa, sia funzionale allo sviluppo armonico della personalità dei figli (sentenze n. 454 del 1989, n. 166 del 1998, n. 125 del 1999, n. 394 del 2005).

La norma censurata non sarebbe, dunque, coerente col rilievo sistematico centrale che, nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione, assume l’esigenza di protezione dell’interesse dei minori.

2. – Il Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), vertente tra S.A. e V.C., ed avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei figli, alla entità della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare, rilevato che la convenuta aveva contratto nuovo matrimonio e risiedeva col coniuge ed i figli da lui avuti nella casa familiare, ha sollevato, con ordinanza dell’11 gennaio 2007 (reg. ord. n. 573 del 2007), questione di legittimità costituzionale del predetto art. 155-quater, primo comma, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o “domiciliatario” di prole minorenne o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Rileva il giudice a quo che, nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all’art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» («in ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole») in ordine alla situazione economica del coniuge più debole è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia, i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva). Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata, rileva il Collegio rimettente, all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

Tale finalità, si osserva nella ordinanza di rimessione, permane nella disciplina dell’art. 155-quater, primo comma, cod. civ., il quale dispone che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà».

L’interesse che si persegue è quindi l’interesse del figlio al mantenimento dell’originario habitat familiare: interesse che cede, tuttavia, nella previsione legislativa, al diritto di proprietà, qualora il genitore assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze. Tale disposto crea quindi, secondo il giudice a quo, una irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati, a seconda che il rispettivo genitore collocatario intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner: il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare, a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. D’altra parte, la limitazione al diritto di proprietà dell’altro genitore è pienamente attuata anche nel vigente assetto normativo, là dove è tutt’ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente coniugato) in attuazione della funzione sociale della proprietà privata (sancita dall’art. 42, secondo comma, Cost.).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare al Collegio rimettente irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza tenere conto della portata pratica di tale disposizione, che imporrà subprocedimenti all’interno dei procedimenti di separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuibili esigenze di certezza dei rapporti familiari), in ulteriore contrasto con l’art. 29 Cost. che riconosce la libertà di matrimonio, la quale potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare.

Gli abusi, che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al mantenimento della assegnazione là dove in concreto non ve ne sia la necessità per le più varie ragioni, potrebbero trovare adeguata soluzione – osserva il rimettente – nella previsione di un potere discrezionale del giudice della separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della assegnazione, e non nella imposizione, attualmente disposta, di una automatica revoca conseguente alla oggettività di una convivenza.

3. – Lo stesso Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I., con le conseguenti determinazioni inerenti l’affidamento della figlia minore E., il mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne A., non autonoma dal punto di vista economico, e l’assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti, con ordinanza del 9 giugno 2007 (reg. ord. n. 818 del 2007), emessa nel corso di un procedimento in cui, con ordinanza presidenziale anteriore all’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, era stato stabilito, tra l’altro, l’affidamento della figlia minore E. (quindicenne) alla madre e l’assegnazione a questa della casa coniugale, nella sua veste di genitore affidatario di figlio minore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 155-quater, primo comma, cod. civ., in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che la convivenza more uxorio instaurata nella casa familiare dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Il giudice a quo premette di non ritenere praticabile la via dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, a fronte della chiarezza ed inequivocità della formulazione letterale, che non sembra lasciare spazio a valutazioni del giudice in ordine all’interesse dei figli; e reputa, invece, sussistenti i presupposti per sollevare questione di costituzionalità della predetta norma sulla base di argomentazioni analoghe a quelle già riferite con riguardo alla precedente ordinanza di rimessione dello stesso Tribunale ordinario (con esclusione del richiamo all’art. 29 Cost.).

4. – Il Tribunale ordinario di Ragusa, nel corso del procedimento di revisione ex art. 710 del codice di procedura civile, promosso da C.M. nei confronti della moglie separata per la revoca della assegnazione della casa coniugale in favore di quest’ultima – questa, prevista dalle condizioni della separazione consensuale di essi coniugi già omologata – per effetto della sua convivenza more uxorio con altro uomo ai sensi dell’art. 155-quater cod. civ., ha sollevato, con ordinanza del 15 maggio 2007 (reg. ord. n. 787 del 2007), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo comma, della Costituzione, della citata norma, nella parte in cui prevede l’automatica decadenza dall’assegnazione della casa coniugale, anche in caso di coabitazione di figli maggiorenni non economicamente autonomi, nel caso in cui il coniuge assegnatario «conviva more uxorio».

Il giudice a quo, premesso – analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale ordinario di Firenze – che la questione non risulta superabile in via di interpretazione costituzionalmente orientata, perché una opzione ermeneutica che limiti l’ambito di operatività della previsione alla sola ipotesi di mancata convivenza di figli non autosufficienti sotto il profilo economico non sarebbe consentita né dal tenore testuale della norma né dallo spazio operativo assegnatole dal diritto vivente, sospetta che tale nuova previsione si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione, perché la decadenza dall’assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall’interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare ad usufruire dell’ambiente domestico; vale a dire da quel valore, di rango costituzionale (art. 30, primo comma, della Costituzione), che il giudice deve avere presente, secondo lo stesso dettato normativo, in via prioritaria per l’assegnazione della casa coniugale e che è stato determinante per la individuazione dell’ascendente affidatario, o collocatario, della prole stessa (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare.

Inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma censurata introdurrebbe una vistosa disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di convivere.

Infine, la norma in questione recherebbe vulnus al diritto inviolabile di libera autodeterminazione e allo sviluppo della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge assegnatario posto di fronte all’alternativa di rinunciare all’esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave.

Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Bologna (reg. ord. n. 569 del 2007) e i Tribunali di Firenze (reg. ord. nn. 573 e 818 del 2007) e di Ragusa (reg. ord. n. 787 del 2007) dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, per violazione: a) dell’art. 30 della Costituzione, per la incoerenza con il rilievo sistematico centrale che nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato su detta norma costituzionale, assume l’esigenza di protezione dell’interesse dei minori (questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna); b) degli artt. 3 e 29 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati a seconda che il rispettivo genitore, con il quale convivono, intraprenda una stabile convivenza con un nuovo partner, ovvero contragga un nuovo matrimonio, o meno; c) del principio del riconoscimento della libertà di matrimonio, che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza dell’11 gennaio 2007, r.o. n. 573 del 2007, e dallo stesso Tribunale ordinario, in riferimento al solo art. 3 Cost., con ordinanza del 9 giugno 2007, r.o. n. 818 del 2007); d) degli artt. 2, 3, e 30, primo comma, Cost., per la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decadenza dall’assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall’interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare ad usufruire dell’ambiente domestico, e, cioè, da quel valore di rango costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.) che, secondo quanto esplicitato dallo stesso legislatore, il giudice deve avere presente in via prioritaria nell’assegnazione della casa coniugale, e che è stato determinante per la individuazione dell’ascendente affidatario, o collocatario, della prole (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare; e) per la introduzione di una ingiustificata disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di convivere; e, infine, f) per contrasto con il diritto inviolabile di libera autodeterminazione e con lo sviluppo della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge assegnatario posto di fronte all’alternativa di rinunciare all’esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa con ordinanza del 15 maggio 2007, r.o. n. 787 del 2007).

2. – Poiché le varie ordinanze prospettano, sotto diversi aspetti, la incostituzionalità della medesima norma, va disposta la riunione dei giudizi perché gli stessi siano decisi con unica pronuncia.

3. – La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

3.1. – In sede di scrutinio di costituzionalità, la dichiarazione di illegittimità di una norma è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali (ex plurimis: sentenze n. 379 del 2007 e n. 356 del 1996, ordinanza n. 87 del 2007).

L’art. 155-quater cod. civ., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, esordisce con l’affermazione solenne secondo la quale «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli». Prosegue la norma codicistica, nella nuova formulazione, stabilendo che «dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà». Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione dell’assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

Il sospetto di illegittimità costituzionale sottoposto alla Corte riguarda le ultime due ipotesi di cessazione dell’assegnazione, quella della convivenza more uxorio dell’assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio contratto dall’assegnatario. In realtà, mentre i primi due casi di revoca sono collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza abitativa, non così può dirsi per gli altri due, sui quali si incentrano le censure dei giudici remittenti e che si sostanziano, soprattutto, sulla critica alla operatività automatica della revoca, senza alcuna possibilità per il giudice di valutare la rispondenza della revoca all’interesse della prole.

L’esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che governano l’assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell’art. 155, quarto comma, cod. civ., quale sostituito dall’art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l’assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all’affidamento della prole. E tale principio è stato ribadito da questa Corte, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all’interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell’art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell’assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.

Nel nuovo regime, scomparso il “criterio preferenziale” per l’assegnazione della casa familiare costituito dall’affidamento della prole – una scomparsa coerente con il superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale – l’attribuzione dell’alloggio viene espressamente condizionata all’interesse dei figli.

E’ poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché dell’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l’assegnazione della casa familiare, vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello dell’accertamento dell’interesse prioritario della prole.

Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole.

Ne deriva che l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l’istituto è sorto.

La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.

Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell’ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Ragusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

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